Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35887/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as appealable measure of prevention revocation requires appellate court, not supreme court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alvaro Domenico and others against a definitive confiscation order. The applicants argued that the lower court erred in applying past social danger principles, but the Court ruled the revocation remedy was procedurally incorrect. Since the confiscation predates the 2011 legislative reform, the correct procedure is an appeal to the Court of Appeal, not a cassation petition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 28 d.lgs. n. 159/2011; Art. 7 L. n. 1423/1956: Revocation of a pre-2011 preventive confiscation measure is an appealable act subject to appellate jurisdiction, not cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive confiscation social danger requirement revocation remedy appellate jurisdiction cassation inadmissibility legislative reform 2011 procedural error riesame della curatela

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011
In via preliminare ed assorbente osserva il Collegio che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, previsto dall'art. 28 d.lgs.
Art. 117, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
L'art. 117, comma 1, del citato decreto legislativo testualmente recita "le disposizioni contenute nel libro 1^ (che comprende l'art.
Art. 7 L. n. 1423 del 1956
2.Nel caso in esame, quindi, considerato che il decreto applicativo della misura di prevenzione è datato 25/1/2011, ritenuta l'applicabilità dell'art. 7 della L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 33782 dell'8 aprile 2013
159 del 2011 (Sez. 1, n. 33782 dell'8 aprile 2013; Sez.
Sez. 1, n. 2945 del 17 ottobre 2013
33782 dell'8 aprile 2013; Sez. 1, n. 2945 del 17 ottobre 2013).
Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015
1423 del 1956 con riguardo alle impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 16421 del 14/04/2011
Sez. 5, Sentenza n. 16421 del 14/04/2011,Rv.
Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009
264618; Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Alvaro Domenico nato a Sinopoli il 9/12/1937 Alvaro Angela nata a Sinopoli il 18/3/1939 Alvaro Francesco natio Sinopoli il 7/9/1966 Alvaro Paolo nato a Sinopoli il 5/6/1965 Alvaro Carmine nato a Palmi il 15/5/1974 Alvaro Giuseppe nato a Taurianova il 3/8/1979 Alvaro Cosimo nato a Palmi il 18/9/1981 Cambareri Carmine nato a Palmi il 19/9/1965 Alvaro Antonio nato Sinopoli 17/3/1968 avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria in data 22/6/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Kate Tassone ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva degli avv. Rosario Siciliano e Francesco Siciliano.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 22/6/2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, applicata nei confronti di Alvaro Domenico, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 27/6/2018. 2.Avverso il provvedimento del Tribunale ricorrono per cassazione Alvaro Domenico e gli altri interessati indicati in epigrafe, i quali evidenziano che il provvedimento ablatorio avrebbe omesso di applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, occorre sempre accertare il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, elemento che nel caso di specie difetterebbe avendo la Corte di cassazione, con sentenza del 27/6/2018, annullato senza rinvio il decreto applicativo della misura di prevenzione personale.

La prova nuova, ai fini della revoca, sarebbe rappresentata, nell'ottica difensiva, dalla pronuncia di annullamento della misura di prevenzione personale che secondo il dictum delle Sezioni Unite (il ricorrente richiama Sez. Unite del 26/5/2022, Rv. 283707), avrebbe dovuto portare il Tribunale alla revoca della misura patrimoniale mancando il requisito della pericolosità sociale qualificata di Alvaro Domenico. Il Tribunale ha, invece, dichiarato inammissibile la richiesta valorizzando la presunta pericolosità pregressa dell'Alvaro con un'affermazione abnorme, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare ed assorbente osserva il Collegio che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non trova applicazione nel caso di specie in cui si controverte del provvedimento di confisca adottato prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 33782 dell'8 aprile 2013; Sez. 1, n. 2945 del 17 ottobre 2013). L'art. 117, comma 1, del citato decreto legislativo testualmente recita "le disposizioni contenute nel libro 1^ (che comprende l'art. 28 n.d.r. ) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti". 2.Nel caso in esame, quindi, considerato che il decreto applicativo della misura di prevenzione è datato 25/1/2011, ritenuta l'applicabilità dell'art. 7 della L. n. 1423 del 1956 in base al quale l'organo competente per la revoca della confisca è l'organo giudicante che l'aveva disposta, deve ritenersi, in conformità con la prevalente giurisprudenza di legittimità, che detto provvedimento, sia impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, in quanto mancando una specifica disciplina nel predetto art.7, deve farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla legge n. 1423 del 1956 con riguardo alle impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Rv. 264618;

Sez. 5, Sentenza n. 16421 del 14/04/2011,Rv. 250176). E' stato osservato, infatti, che "nel sistema delle misure di prevenzione, anche il giudizio sulla revoca della misura, involgendo nuovamente la questione di merito della pericolosità del proposto, impone che alle parti siano assicurate le medesime garanzie che connotano il momento processuale dell'originaria imposizione della misura, a partire dai tre gradi di giudizio attraverso i quali può articolarsi il relativo procedimento" (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Rv. 264618; Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, Rv. 245095), soltanto avverso il provvedimento della Corte di merito sarà possibile esperire il ricorso per cassazione.

Ne consegue che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria. p.q.m. Qualificata l'impugnazione come appello trasmette gli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Cosi deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore presidente Lucia Aielli na Ipetizz llis K--k DEPOSITATO IN CANCELLAR