Sentenza — n. 35886/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gjeloshi Ardian nato in Albania il 21/3/1993 avverso il provvedimento della Corte d'appello di Firenze in data 30/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore Luigi Giordano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35886/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con decreto in data 22/11/2022, depositato il 9/3/2022, la Corte d'appello di Firenze confermava il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno, emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti di Gjeloshi Ardian ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gjeloshi Ardian nato in Albania il 21/3/1993 avverso il provvedimento della Corte d'appello di Firenze in data 30/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore Luigi Giordano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 22/11/2022, depositato il 9/3/2022, la Corte d'appello di Firenze confermava il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno, emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti di Gjeloshi Ardian ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett.
c) D.L.vo 159/2011. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il proposto lamentando il vizio di violazione di legge, nella specie degli artt. 1 - 4 d.lgs. 159/2011, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perchè tardivo. L'art. 10 comma 3 d.l.vo 159/2011, prescrive "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso". Nel caso di specie il ricorso avverso il provvedimento, notificato il 9/3/2023, è stato presentato il 30 marzo 2023 ed è pertanto inammissibile perchè tardivo. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Sentenza a motivazione sempl