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Sentenza — n. 35883/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35883/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35883/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pacifico che avverso il proscioglimento operato dal GIP, al quale gli atti pervengano con richiesta di decreto penale di condanna (artt. 129 e 459 c.p.p.), è consentito il ricorso per cassazione (S.U., n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248378; Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Rv. 262705).

Regesto Legislator

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art. 129 c.p, art. 633 c.p; Sentenza — n. 35883/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 e 459 c.p.p.), è consentito il ricorso per cassazione (S.U., n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248378; Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Rv. 262705).

Parole chiave

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omissione del ministero pubblico reati contro la pubblica autorità ammissione del pubblico ministero ricusazione del pubblico ministero impieghi nella pubblica amministrazione margine d'apprezzamento del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
art. 633 c.p
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Testo completo

la seguente sentenza sul ricorso proposta da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli confronti di: Chichierchia Anna nata a Napoli il 24/10/1982 Dolmetti Domenico nato a Napoli il 4/9/1981 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Perla Lori ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; lette La memoria difensiva con la quale l'avv. Filippo I.iguori ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 28/2/2023 il GIP del Tribunale di Napoli, chiesto dell'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Chichierchia Anna e Dolmetti Domenico, imputati del reato di cui agli artt. 633, 639 bis c.p., rigettava la richiesta ed emetteva sentenza di non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato. 2.Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli lamentando il vizio di violazione di legge atteso che, contrariamente a quanto si assume in sentenza, non può escludersi la sussistenza del reato per il solo fatto che mancherebbero atti di effrazione o di danneggiamento dell'immobile occupato; né, qualora si ritenesse carente la prova in ordine all'accesso violento da parte dei prevenuti, il giudice avrebbe potuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., dovendo piuttosto limitarsi a restituire gli atti al P.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pacifico che avverso il proscioglimento operato dal GIP, al quale gli atti pervengano con richiesta di decreto penale di condanna (artt. 129 e 459 c.p.p.), è consentito il ricorso per cassazione (S.U., n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248378; Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Rv. 262705).

2. Nel merito, osserva il Collegio, il ricorso è fondato. Nel caso di specie il giudice di merito non si è conformato alla giurisprudenza di legittimità che, quanto all'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 633 c.p., ha costantemente affermato che la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile contra ius, in quanto privo del diritto di accesso (Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009, Rv. 244787; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Rv. 268711) e, cluanto all'elemento soggettivo ha precisato che il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, è integrato dalla consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene e dalla finalità di occuparlo o di trarne altrimenti profitto ( Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013), a nulla rileva pertanto, nel caso di specie, che gli imputati non abbiano forzato l'ingresso o non si siano collocati nell'immobile al posto di altro soggetto assegnatario. p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli, Ufficio Gip per l'ulterio