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Sentenza — n. 35882/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of prior complaint on expulsion measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35882/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant could not raise new grounds regarding the expulsion measure for the first time. Although the appellant had not agreed to the expulsion measure in the settlement, they had previously waived all appellate complaints except those concerning the sentence. The court held that since no objection was lodged at the appellate level, the issue was not properly devolved to the appellate judge's consideration.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 599 bis c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if it raises issues on which the appellate judge correctly omitted to pronounce because they were not devolved to its cognition.

Parole chiave

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inadmissible appeal expulsion measure waiver of complaint appellate omission cassation procedure espulsione giudiziaria esenzione dalla pena proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
279348, rileva il Collegio che I motivo di ricorso che predica l'illegittimità della statuizione relativa alla espulsione per un vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod.
Art. 599 bis c.p.p.
Con sentenza in data 6112/2023, la Corte d'appello di Milano, su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Milano nei confronti di Tsikoradze Antoni responsabile del delitto di rapina aggravata.
art. 599 bis c.p
Con sentenza in data 6112/2023, la Corte d'appello di Milano, su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Milano nei confronti di Tsikoradze Antoni responsabile del delitto di rapina aggravata.
art. 235 c.p
Avverso la sentenza di appello, propone ricorso per cassazione l'imputato il quale lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p., non oggetto dell'accordo tra le parti.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745
(Sez.2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940
269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940).
Sez. Unite, n. 21368/2019, rv. 279348
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tsikoradze Antoni nato in Georgia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni del Procuratore Generale Marilia di Nardo con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 6112/2023, la Corte d'appello di Milano, su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Milano nei confronti di Tsikoradze Antoni responsabile del delitto di rapina aggravata. Avverso la sentenza di appello, propone ricorso per cassazione l'imputato il quale lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p., non oggetto dell'accordo tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.Pur essendo proponibile l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale giudice di appello nel recepire l'accordo delle parti sulla pena, applichi una misura di sicurezza non oggetto dell'accordo, dovendosi ricordare l'orientamento da ultimo espresso da questa Corte a Sezioni Unite nella sent. n. 21368/2019, rv. 279348, rileva il Collegio che I motivo di ricorso che predica l'illegittimità della statuizione relativa alla espulsione per un vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché l'imputato non solo aveva rinunciato a tutti i motivi di appello e quindi anche a quello concernente l'applicazione della misura dell'espulsione ad eccezione di quelli sulla pena, ma non aveva proposto con l'atto di appello alcuna doglianza in merito alla misura dell'espulsione già disposta dal primo giudice.

In questo caso, quindi, pur essendo il ricorso proponibile, in quanto la misura di sicurezza esula dall'accordo, il motivo è inammissibile perchè non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Sez.2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Sentenza a motivazione sem