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Ordinanza — n. 35880/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime as fraud rather than impersonation during a plea agreement. The Court held that challenges to legal qualification in plea bargaining are only admissible if they constitute a manifest error, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargaining proceedings, a cassation appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error that is immediately obvious and devoid of any room for debate.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification challenge plea bargaining procedure cassation inadmissibility fraud versus impersonation istruzione giudiziaria accertamento insufficiente dei fatti diritto a un'inchiesta effettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, è preliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Sul punto va ribadito che, in tema di c.d.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 640 cod. pen.
Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena del tribunale di Napoli del 2 marzo 2023 Gennaro Casolla adduce un unico motivo incentrato sull'erronea qualificazione del fatto di reato contestatogli giacché la condotta descritta nel capo di imputazione non integra la truffa (art. 640 cod.
Art. 494 cod. pen.
pen.) ma la sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.).
art. 640 cod. pen
Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena del tribunale di Napoli del 2 marzo 2023 Gennaro Casolla adduce un unico motivo incentrato sull'erronea qualificazione del fatto di reato contestatogli giacché la condotta descritta nel capo di imputazione non integra la truffa (art. 640 cod.
art. 494 cod. pen
pen.) ma la sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C :3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti
sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari
281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv.
sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas
deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv.
sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni
279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv.
sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASOLLA GENNARO nato a NAPOLI il 01/01/1988 avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT Il ricorso viene definito "de plano".

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena del tribunale di Napoli del 2 marzo 2023 Gennaro Casolla adduce un unico motivo incentrato sull'erronea qualificazione del fatto di reato contestatogli giacché la condotta descritta nel capo di imputazione non integra la truffa (art. 640 cod. pen.) ma la sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.).

2. Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, è preliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Sul punto va ribadito che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373).

Deve altresì rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842).

Nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

3. Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati nel caso di specie, deve radicalmente escludersi che vi sia un qualche spazio per procedere alla rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto sulla base dell'analisi della triade sopra indicata (imputazione- motivazione-ricorso) poiché già dalla lettura dell'imputazione si comprende che la spendita della qualità professionale di avvocato è stata solamente una frazione strumentale della condotta, finalizzata alla realizzazione della truffa.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C :3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così dec