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Ordinanza — n. 35643/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35643/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35643/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 23/1/2023, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da Antonino Rotondo in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina il 21/5/2019, confermata dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 17/2/2020, divenuta irrevocabile il 18/2/2022.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35643/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO ANTONINO nato a MESSINA il 20/06/1987 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione revisione della sentenza penale esame di cassazione procedura di annullamento impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO ANTONINO nato a MESSINA il 20/06/1987 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 23/1/2023, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da Antonino Rotondo in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina il 21/5/2019, confermata dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 17/2/2020, divenuta irrevocabile il 18/2/2022.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 1.1 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 13 luglio 2023.