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Sentenza — n. 35642/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35642/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Saitta Pasquale, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 13/02/2023 del Tribunale di Palermo, che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data 20/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. Deduce: 1.1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata non ha dato adeguata risposta alle doglianze difensive e basando il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza pur in assenza di utili evidenze probatorie e con una mera adesione all'assunto accusatorio sulla base di elementi che, se correttamente intesi, avrebbero rilevato l'estraneità di Saitta dal sodalizio mafioso.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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partecipazione al reato atti penali assistenza riabilitativa capacità di subire la carcerazione permesso di promuovere un procedimento penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod.pen
del Tribunale di Palermo, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAITTA PASQUALE nato a PALERMO il 01/01/1955 avverso l'ordinanza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato UMBERTO SEMINARA, che ha replicato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Saitta Pasquale, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 13/02/2023 del Tribunale di Palermo, che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data 20/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. Deduce: 1.1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata non ha dato adeguata risposta alle doglianze difensive e basando il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza pur in assenza di utili evidenze probatorie e con una mera adesione all'assunto accusatorio sulla base di elementi che, se correttamente intesi, avrebbero rilevato l'estraneità di Saitta dal sodalizio mafioso.

A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate le emergenze procedimentali. CONSIDERATO IN FATTO 1. L'unico motivo d'impugnazione si risolve nella prospettazione di una lettura delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto la sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle sentenze irrevocabili versate in atti, sulle intercettazioni di conversazioni, sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza oltre che sula base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Sinacori Vincenzo, Siino Angelo e Mutolo Gaspare, la cui credibilità e attendibilità non è stata messa in discussione.

Sono proprio questi ultimi a spiegare il fenomeno e il ruolo degli uomini d'onore riservati -tra i quali viene indicato Saitta- pur appartenenti alla consorteria, ma non presentati alla totalità degli affiliati. La conferma dell'intraneità del ricorrente al sodalizio -così come indicata dai collaboratori di giustizia- veniva trovata dai giudici nelle conversazioni intercettate, con particolare riguardo a quelle intercorse tra Anello e Badagliacca Gioacchino e tra Anello e Badagliacca Angelo e tra Saitta Pasquale e il fratello Saitta Michele. Sulla base di tali dati, i giudici hanno ricavato il ruolo attivo di Saitta Pasquale all'interno del sodalizio, che conosce le dinamiche e le strategie del sodalizio; che organizza e partecipa attivamente a una riunione intesa a dirimere tensioni interne relative all'attività estorsiva in danno di Seggio Sebastiano; che si assume anche poteri deliberativi all'interno del sodalizio (là dove rimarca come in passato aveva evitato di assumere decisioni "definitive" in danno di terzi soggetti, pur avendo la piena approvazione degli altri sodali).

Tanto conduce a rilevare come la struttura argomentativa del provvedimento impugnato sia conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio», (Sez.

Sentenza n. 4087 del 06/02/2018, dep. il 2019, Sacco, Rv. 275164 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 38117 del 09/07/2013, Fusco, Rv. 256334 - 01, più di recente, non massimata, Sez. 6, Sentenza n. 20655 in data 08/03/2023, Caputo).2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricorso si sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01;

Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). Da ciò l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così