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Sentenza — n. 35640/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order as cassation questions are inadmissible for fact evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged the lower court's factual assessment of evidence regarding the victim's identification and medical reports. The appellant argued that the trial court failed to analyze new defense arguments and ignored contradictions in the victim's testimony, but the court held that such issues fall outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Cassation appeals against personal security measures are inadmissible when they merely reiterate factual disputes or challenge the court's evaluation of evidence rather than alleging specific legal violations or manifest illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Personal Security Measures Cassation Admissibility Factual Evaluation Detention Order Appeal arresto coercitivo semiprigionia diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
"Violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., artt.
Art. 273 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
Art. 299 cod. proc. pen.
del Tribunale di Brescia, che aveva rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 299 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94 comma I-ter disp. att. cod. proc. pen.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp.
art. 299 cod.proc.pen
del Tribunale di Brescia, che aveva rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 299 cod.proc.pen.
artt. 605 cod.pen
per la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per i reati di cui agli artt. 605 cod.pen., 582 — 583 cod.pen., aggravati ai sensi degli artt.
art. 192 comma 2 c.p
"Violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo
269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUGANA SAMIR nato a GAVARDO il 21/06/1994 avverso l'ordinanza del 14;03/2023 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Bougana Samir, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 14/03/2023, del Tribunale di Brescia, che, in sede di appello, ha confermato l'ordinanza in data 16/02/2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia, che aveva rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 299 cod.proc.pen. per la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per i reati di cui agli artt. 605 cod.pen., 582 — 583 cod.pen., aggravati ai sensi degli artt. 270- bis.1, 270-sexies, 604-ter cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento del fatto in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.

Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il tribunale ha t erroneamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto non analizza quanto esposto dalla difesa alla luce dei risultati delle indagini difensive. L'impugnazione è riferita, in particolare, al verbale d'interrogatorio del 24/01/2023 dove non si dà atto della foto e della voce sottoposte all'attenzione della persona offesa Al Ifara che, peraltro, riconosce la voce di tale Abu Abdullah - che si trova attualmente detenuto in Siria- e non di Bougana; all'assenza di referti medici; al luogo e alla durata della prigionia e alle contraddizioni del narrato della persona offesa a tale riguardo; alle modalità della liberazione.

Denuncia, dunque, l'omessa motivazione su tutte le circostanze dedotte con i motivi nuovi e il mancato rispetto dello standard probatorio richiesto per giustificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche per l'errato vaglio degli indizi. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. A tale riguardo il ricorrente premette che il tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi sopravvenuti per ritenere mutato quadro cautelare, pur a fronte di una pluralità di elementi esposti dalla difesa, così omettendo di motivare sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 1.3. "Violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., artt. 273 e 274 c.p.p. in relazione all'articolo 606 lettera e) c.p.p.".

Con il terzo motivo si assume che non è stato rispettato il canone di cui all'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il tribunale ha rigettato l'appello cautelare, fondato sulle medesime argomentazioni oggi riproposte con il ricorso e puntualmente affrontate alle pagine 4 ss. del provvedimento impugnato, dove -inoltre- si osservava anche come talune argomentazioni difensive fossero già state vagliate in sede di riesame, segnatamente in relazione alla figura di Abu Abdullah, alla identificazione dei soggetti coinvolti nei vari episodi, alla prova delle lesioni patite dalla persona offesa, alla inidoneità delle fonti aperte a dare conto dell'assenza di attacchi con il gas nella zona di Deir Er Zor, alle modalità della liberazione.

Parimenti, il tribunale ha puntualmente argomentato sulle esigenze cautelari, osservando che non erano stati addotti elementi sopravvenuti utili a ritenere il pericolo di recidiva ritenuto in sede di riesame.

2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricorso si t sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, reiterando quelle già affrontate e risolte dal giudice di merito, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01;

Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). Da ciò l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così