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Sentenza — n. 35639/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against detention orders for mafia-related crimes due to inadmissible factual challenges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two brothers against their detention orders inadmissible. The appellants argued that the lower court's reasoning was illogical and violated procedural rules regarding intercepted conversations and witness statements. The court rejected these claims because the appeals focused on factual evaluations and the reconstruction of events, which are not reviewable at the stage of legal admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 273, 274, 275 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against personal precautionary measures are inadmissible if they challenge the factual reconstruction or the court's evaluation of circumstances rather than alleging specific legal violations or manifest illogicality.

Parole chiave

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personal precautionary measures mafia-related crimes intercepted conversations factual evaluation inadmissible appeal custodia in carcere legal admissibility traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 cod. proc. pen.
Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 273 cod.proc.pen..
Art. 274 cod. proc. pen.
Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 274 cod.proc.pen..
Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma I-ter disp. att. cod. proc. pen.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp.
art. 273 cod.proc.pen
Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 273 cod.proc.pen..
art. 274 cod.proc.pen
Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 274 cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo
269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: URIO PASQUALE nato a NAPOLI il 20/01/1986 URIO GIACOMO nato a NAPOLI il 08/04/1979 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. LIBERIA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Uno Giacomo e Uno Pasquale, per il tramite del comune difensore e con ricorsi separati, impugnano l'ordinanza in data 01/03/2023, del Tribunale di Napoli, che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data 19/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva loro applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Uno Pasquale anche per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deducono i seguenti motivi: 1.1. URIO GIACOMO. 1.1.1.

Motivazione apparente, omessa rispetto al devoluto, manifestamente g; y illogica, contraddittoria. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il tribunale ha glissato sulle censure difensive circa i contenuti delle conversazioni intercettate dalle quali non si poteva ritenere che Uno Pasquale fosse co-gestore della piazza di spaccio insieme al fratello Pasquale. Denuncia anche l'illogicità della motivazione nella parte in cui il tribunale, valorizzando le dichiarazioni di Nunziato Gaetano, ha ritenuto che Uno Giacomo non fosse più co-gestore insieme al fratello di una piazza di spaccio, ma gestore autonomo di altra piazza di spaccio. 1.1.2.

Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 273 cod.proc.pen.. In questo caso il ricorrente assume l'illogicità della lettura delle conversazioni che il tribunale ha posto a base del giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Aggiunge che anche il collaboratore di giustizia D'Amico Umberto non colloca Uno Giacomo in nessuna piazza di spaccio. 1.2. URTO Pasquale. 1.2.1. Motivazione apparente, omessa rispetto al devoluto, manifestamente illogica, contraddittoria nonché violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen..

Il ricorrente denuncia l'illogicità della ricostruzione fattuale operata dai giudici sulla base delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. A sostegno dell'assunto illustra e compendia le emergenze procedimentali, per evidenziare le illogicità in cui sono incorsi i giudici. 1.2.2. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 274 cod.proc.pen.. Il ricorrente ritiene che il precedente specifico non è idoneo a giustificare la misura della custodia in carcere. CONSIDERATO IN FATTO 1.

I ricorsi di Uno Giacomo e Uno Pasquale sono entrambi inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria e di scelta della misura cautelare valorizzando le dichiarazioni rese dai collaborati di giustizia confermate dal contenuto delle conversazioni intercettate e dai sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria oltre che sottolineando l'assenza di elementi utili a ritenere superata le presunzioni di cui all'art. 275, com 3, cod.proc.pen., non essendo stati rappresentati «elementi concreti capaci di smentire la [...] recisione dei legami con l'allarmante contesto di criminalità organizzata in esame», così rendendosi necessaria la misura carcerari per impedire ogni possibilità di contatto con il sistema criminale cui sono risultati collegati.

2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre A che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con i ricorsi si sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01;

Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). Da ciò l'inammissibilità dei ricorsi.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. C