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Sentenza — n. 35636/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to superseded lack of interest after sequester revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by the Rosato and Primiceri couples inadmissible because the underlying sequester was revoked before the hearing. The applicants argued for a review of the original sequester order, but the lower court had already lifted the seizure, eliminating the need for further proceedings. The Court ruled that since the typical result of the appeal—the lifting of the sequester—had already been achieved, the appeals lacked legal interest and were therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 316 c.p.p.: Once the seized property is returned or the sequester is revoked, appeals against the review decision are inadmissible due to superseded lack of interest.

Parole chiave

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superseded lack of interest sequester revocation cassation inadmissibility review of sequester procedural economy sequestro di beni immobili beni di famiglia sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Brindisi, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Giuseppe Rosato e Maria Concetta Primiceri, affidati a un unico complesso motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Brindisi, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Giuseppe Rosato e Maria Concetta Primiceri, affidati a un unico complesso motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 316 c.p.p.
pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 316 cod.
art. 316 cod. proc. pen
pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 316 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil
Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona
239397-01; Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv.
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
282549-01, relativa a una fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sequestro; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROSATO GIUSEPPE, nato a Mesagne il 05/04/1956 PRIMICERI MARIA CONCETTA, nata a Mesagne il 17/08/1956 avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/06/2022, il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla richiesta di riesame che era stata proposta dai coniugi Giuseppe Rosato e Maria Concetta Primiceri contro il decreto, depositato il 06/05/2022, del Tribunale di Brindisi che aveva disposto il sequestro conservativo del saldo attivo di alcuni conti correnti bancari cointestati a predetti coniugi (indicati al n. 7 del decreto), nonché di sei immobili intestati, quelli di cui ai numeri 1, 2 e 3 del decreto, a Giuseppe Rosato e, quelli di cui ai numeri 4, 5 e 6 dello stesso decreto, a Maria Concetta Primiceri:

a) accoglieva la richiesta di riesame limitatamente a quella proposta nell'interesse di Maria Concetta Primiceri e, per l'effetto, annullava il decreto di sequestro conservativo e disponeva la restituzione alla stessa Primiceri del 50% del saldo attivo dei menzionati conti correnti bancari e degli immobili di cui ai numeri 4, 5 e 6 del decreto;

b) confermava nel resto il decreto impugnato.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Brindisi, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Giuseppe Rosato e Maria Concetta Primiceri, affidati a un unico complesso motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 316 cod. proc. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sempre in relazione all'art. 316 cod. proc. pen.

3. Prima dell'udienza in camera di consiglio, è pervenuta una nota a firma dell'avv. Cosimo Lodeserto, difensore dei ricorrenti Giuseppe Rosato e Maria Concetta Primiceri, con la quale lo stesso avvocato ha comunicato che, con ordinanza del 01/12/2022, che è stata allegata alla predetta nota, il Tribunale di Brindisi ha disposto la revoca del sequestro conservativo, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, come è stato ripetutamente chiarito dalla Corte di cassazione, una volta che è stata restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il risultato tipico dell'impugnazione, cioè il dissequestro, è già stato conseguito (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251-01).

2. Poiché tale inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente, ne discende che quest'ultimo non può essere condannato né al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, atteso che il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01, relativa a una fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sequestro; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, relativa a una fattispecie di revoca del sequestro dopo la proposizione del ricorso per cassazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissi