Sentenza — n. 35635/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto del 30/03/2022, la Corte d'appello di Palermo, per quanto qui ancora interessa, confermava il decreto del 23/11/2017 del Tribunale di Palermo che aveva disposto la confisca di prevenzione, tra l'altro, dell'intero capitale sociale e dell'intero compendio aziendale, oltre che di I! Girasole s.r.I., de La Fattoria s.r.I., compresi i diversi beni immobili appartenenti a tale società, avendo ritenuto che tutti tali beni fossero nella disponibilità del proposto (ormai deceduto) Angelo Antonino Pipitone e frutto delle attività illecite dello stesso o reimpiego delle medesime attività.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35635/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246- 01; in motivazione, la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Lo stesso è a dirsi, oggi, ai sensi dell'analogo art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PIPITONE FRANCESCO MARCO, nato a Carini il 05/09/1981 PIPITONE BENEDETTO, nato a Palermo il 29/08/1974 PIPITONE GRAZIELLA, nata a Palermo il 16/03/1971 PIPITONE EPIFANIA, nata a Carini il 01/10/1980 PIPITONE MARIA, nata a Carini il 02/12/1973 PIPITONE FRANCA, nata a Carini il 30/07/1975 PELLERITO FRANCA, nata a Carini il 30/09/1949 avverso il decreto del 30/03/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI, il quale ha concluso chiedendo i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 30/03/2022, la Corte d'appello di Palermo, per quanto qui ancora interessa, confermava il decreto del 23/11/2017 del Tribunale di Palermo che aveva disposto la confisca di prevenzione, tra l'altro, dell'intero capitale sociale e dell'intero compendio aziendale, oltre che di I! Girasole s.r.I., de La Fattoria s.r.I., compresi i diversi beni immobili appartenenti a tale società, avendo ritenuto che tutti tali beni fossero nella disponibilità del proposto (ormai deceduto) Angelo Antonino Pipitone e frutto delle attività illecite dello stesso o reimpiego delle medesime attività.
2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Palermo, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Francesco Marco Pipitone, sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante di La Fattoria s.r.I., Benedetto Pipitone, nella qualità di terzo interveniente, Graziella Pipitone ed Epifania Pipitone, entrambe nella qualità sia di eredi del proposto Angelo Antonino Pipitone sia di terzi intervenienti, nonché Maria Pipitone, Franca Pipitone e Franca Pellerito, nella qualità di eredi del proposto Angelo Antonino Pipitone.
I ricorsi sono articolati in tre motivi, i quali saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 24 e 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «sub specie di motivazione meramente apparente», con specifico riguardo alla disposta confisca delle quote di La Fattoria s.r.l. di proprietà di Epifania Pipitone, Benedetto Pipitone e Graziella Pipitone e dei beni immobili acquistati dalla stessa società con i contratti di compravendita dell'Il gennaio 1994, del 24 ottobre 2002, del 29 aprile 2003 e del 16 ottobre 2003.
Sotto un primo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Palermo, senza considerare quanto era stata rappresentato nel proprio ricorso in appello, avrebbe solo assertivamente affermato che il contenuto delle conversazioni intercettate aveva «incontrovertibilmente asseverato la perdurante disponibilità fattuale in capo al solo Pipitone Angelo Antonino della società La Fattoria s.r.I.», nonostante il contenuto delle predette conversazioni, in realtà, non concernesse gli acquisti che erano stati effettuati dalla società con i contratti di compravendita dell'Il gennaio 1994, del 24 ottobre 2002, del 29 aprile 2003 e del 16 ottobre 2003 e non apparisse «in grado di fornire alcun elemento indiziario alcuno in ordine alla fittizia titolarità delle quote sociali in capo agli intervenienti», ma si limitasse a dare prova della riconducibilità al defunto proposto esclusivamente dei terreni oggetto delle scritture private concluse con Giovanni Cataldo negli anni 1989-1990.
Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Palermo, senza adeguatamente valutare quanto era stato rappresentato e sarebbe stato dimostrato nel proprio ricorso in appello, avrebbe: omesso di considerare quanto era stato riferito dal collaboratore di giustizia Antonino Pipitone (figlio del proposto Angelo Antonino Pipitone) in ordine alla produttività reddituale da parte dell'impresa esercitata da La Fattoria s.r.l. e al reimpiego di tali redditi nella stessa società, nonché «alla attribuzione a La Fattoria s.r.I., anche da lui partecipata, anziché al proposto, dell'acquisto immobiliare effettuato con l'atto di compravendita dell'11.1.1994»; non avrebbe replicato alla deduzioni difensive relative alle dichiarazioni che erano state rese da Graziella Pipitone in ordine alle circostanze contrattuali e finanziarie che avevano portato all'acquisizione degli immobili che erano stati acquistati da La Fattoria s.r.l. con gli atti di compravendita dell'11 gennaio 1994, del 24 ottobre 2002, del 29 aprile 2003 e del 16 ottobre 2003, dichiarazioni che avrebbero evidenziato la «legittima provenienza delle risorse utilizzate per le [predette] acquisizioni immobiliari», la quale sarebbe stata anche documentalmente comprovata;
Sotto un terzo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Palermo, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, nel ritenere che la difesa non avesse dato dimostrazione dell'autonomia finanziaria dei terzi interessati, avrebbe utilizzato «elementi meramente indiziari in chiave accusatoria», richiedendo, «per contro, elementi pienamente probatori in chiave liberatoria». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 24 e 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, «sub specie di motivazione meramente apparente», con specifico riguardo alla disposta confisca della quota di La Fattoria s.r.l. di proprietà di Francesco Marco Pipitone.
I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Palermo, pur richiamando gli elementi che avrebbero dato conto dell'effettivo interesse di Francesco Marco Pipitone nei confronti di La Fattoria s.r.l. - e, quindi, si sostiene, dell'effettività della titolarità della quota di tale società in capo allo stesso Francesco Marco Pipitone - li avrebbe privati di rilievo in ragione del mero rapporto di parentela con il proposto, «in tal modo - ed ancora una volta - utilizzando un elemento meramente indiziario in chiave accusatoria e pretendendo, per contro, elementi pienamente probatori in chiave liberatoria».
I ricorrenti sostengono altresì che le considerazioni spese dalla Corte d'appello di Palermo per fondare l'affermata riconducibilità al solo proposto delle quote di La Fattoria s.r.l. «non valgono con riguardo a Francesco Marco Pipitone, in relazione al quale non vi è alcun accenno neppure nelle (seppur inconferenti) conversazioni intercettate tra il defunto proposto e i congiunti».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, si deve precisare che i ricorsi riguardano la disposta confisca con riguardo esclusivamente alle quote di La Fattoria s.r.l. e ai beni immobili appartenenti a tale società.2. Sempre in via preliminare, in diritto, si deve rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del menzionato art. 4 della legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246- 01; in motivazione, la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Lo stesso è a dirsi, oggi, ai sensi dell'analogo art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
3. Ciò premesso, i due motivi - i quali possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. La Corte d'appello di Palermo ha ritenuto la riconducibilità, per le interposte persone dei titolari delle quote di La Fattoria s.r.l. e di questa stessa società, in capo al proposto Angelo Antonino Pipitone, delle predette quote e degli immobili intestati alla società sulla base, essenzialmente, dei seguenti elementi indiziari:
a) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Pipitone (come si è detto, figlio del proposto Angelo Antonino Pipitone), il quale aveva riferito che l'effettivo titolare di La Fattoria s.r.l. era il padre Angelo Antonino Pipitone, che era stato definito dal collaborante «il proprietario di tutto», e aveva reso palese come lo stesso padre esercitasse, in termini, appunto, "proprietari", il ruolo di decisore con riguardo alle iniziative economiche della stessa società (domanda: «Chi dava le istruzioni sulla firma da mettere?», da parte del collaboratore Antonino Pipitone, il quale aveva rivestito la carica di amministratore di La Fattoria s.r.I.; risposta del collaboratore: «Sempre mio padre»);
b) il contenuto delle intercettate conversazioni tra il proposto e i suoi familiari, il quale contenuto aveva reso palese l'assoluta assenza di autonomia decisionale dei soci "formali" di La Fattoria s.r.l. (familiari del proposto e non) e la sostanziale disponibilità della stessa società e dei beni a essa intestati al proposto (Stefania Pipitone: «allora di dico una cosa e quello che vuoi decidere decidi perché il padrone sei tu», «aspettiamo che Vossia decide quello da farsi»; affermazione di Angelo Antonino Pipitone di essere «il padrone di tutto»), nonché gli inviti del proposto alle figlie Franca e Maria a operare ai fini della fittizia intestazione delle quote a estranei alla società, nel timore dello stesso proposto dell'emissione di eventuali provvedimenti di sequestro.
Tale motivazione della disponibilità in capo al proposto Angelo Antonino Pipitone, per le interposte persone dei familiari soci di La Fattoria s.r.I., delle quote di tale società e, per l'interposta persona giuridica di La Fattoria s.r.I., dei beni immobili intestati alla stessa società, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, appare tutt'altro che apparente, evidenziando, al contrario, elementi che depongono in modo univoco nel senso della predetta disponibilità dei beni confiscati in capo al proposto, già risultato inserito nell'associazione Cosa nostra e operante, in particolare, nel lucroso "settore" del traffico degli stupefacenti.
A fronte di ciò, le doglianze sollevate dai ricorrenti o appaiono sostanzialmente dirette a contestare l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Pipitone o evidenziano ragioni che risultano comunque del tutto inidonee a scalfire il predetto univoco quadro indiziario e che risultano, comunque, assorbite dalle argomentazioni poste dalla Corte d'appello di Palermo a fondamento del decreto impugnato.
3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri