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Ordinanza — n. 34937/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded claim regarding plea bargain sentencing under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gondal Muhammad Akram inadmissible due to a manifestly unfounded legal argument. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the judge failed to assess conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such arguments are precluded in plea bargain appeals unless they are evident from the record without further fact-finding, which this generic claim was not.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain appeals, the Court of Cassation cannot examine general allegations of lack of criminal responsibility absent evident grounds in the record.

Parole chiave

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plea bargain appeal manifestly unfounded Article 129 CPP Article 448 CPP criminal responsibility acquittal conditions procedural admissibility ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
presso il Tribunale di Padova ha applicato al ricorrente ex art. 444 cod. proc. pen. la pena la pena di anni due mesi quattro e giorni quattordici di reclusione ed euro 1400,00 di multa per i delitti allo stesso ascritti (artt.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Padova ha applicato al ricorrente ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi
Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari
pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv.
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv.
Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, Gilardi
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GONDAL MUHAMMAD AKRAM, nato in Pakistan il 15/03/1979; avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Padova ha applicato al ricorrente ex art. 444 cod. proc. pen. la pena la pena di anni due mesi quattro e giorni quattordici di reclusione ed euro 1400,00 di multa per i delitti allo stesso ascritti (artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1,2,3-bis, nonché comma quarto, artt. 110, 605, cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Gondal, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso per violazione di legge in relazione agli art.129 e 444 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa).

Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).

Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. Anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01;

Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271- 01); condizione, quest'ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gilardi, Rv. 274567-01). Ciò premesso, occorre rilevare che sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità attesa la sua assoluta genericità e considerato, in ogni caso, che l'indagine sull'eventuale assenza di profili 2 it di responsabilità penale richiederebbe un'approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, qui preclusa per le ragioni già indicate.

3. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c