Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds regarding sentencing reduction in appeal settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds regarding the sentencing reduction that were explicitly waived during the appellate settlement procedure. Mouhli Isam attempted to challenge the partial reform of his sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing a violation of procedural rights. The court rejected this based on established precedent that such sentencing arguments are excluded from cassation review when the parties have opted for a settlement agreement in the second instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals involving a settlement agreement, cassation appeals are inadmissible if they concern waived grounds, the lack of evaluation of acquittal conditions, or defects in sentencing determination not reflected in the legality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MOUHLI ISAM, nato a Esine (BS) il 17/12/2002; avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Brescia ad esito di proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in parziale riforma della sentenza impugnata ha ridotto la pena inflitta al Mouhli Isam per i delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. ed altro).
2. Mouhli Isam ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un solo motivo di ricorso con il quale ha dedotto in modo del tutto generico la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il motivo è all'evidenza manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).
I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen 3. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci