Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally filed the appeal instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition rather than engaging a qualified lawyer. Although the appellant argued for personal representation, the court applied the principle that post-2017 reforms require all cassation appeals to be signed by attorneys registered on the special barroll. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation must be signed by a lawyer registered on the special barroll, making personal submission by the party inadmissible regardless of the authenticity of the signature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SORRENTINO SALVATORE, nato a Napoli il 28/12/1995; avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 14/03/2022 dal Tribunale di Chieti con la quale il Sorrentino veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (artt. 640 cod. pen.).
2. Sorrentino Salvatore ha proposto ricorso per cassazione personalmente con un solo motivo di ricorso con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso, presentato personalmente dal Sorrentino Salvatore è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez.
U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.
5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01 ).
4. il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis