Public prosecutor's appeal dismissed for lack of interest when order excluded both guilt and bail needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a Taranto court order releasing two suspects on bail. The lower court had explicitly rejected both the evidence of guilt and the necessity of preventive measures, finding the suspects acted out of solidarity rather than criminal intent. The Court ruled the appeal inadmissible because it only challenged the lack of guilt evidence, which could not restore the bail measure, and failed to demonstrate current preventive needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; Art. 629 cod. proc. pen.: The Public Prosecutor's appeal is inadmissible if the contested order explicitly excludes both the gravity of evidence and preventive needs, unless the appeal specifically addresses both grounds to prove the persistence of current preventive interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: GUIDA GIULIO, nato a Manduria il 12/02/1984 GUIDA GIUSEPPE, nato a Fragagnano il 28/01/1973 FRATEPIETRO GIUSEPPE, nato ad Andria il 02/05/1981 avverso l'ordinanza del 07/01/2023 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria dell'Avv. FRANZ PESARE, difensore di Guida Giuseppe, con la quale lo stesso Avvocato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso e l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata; udito l'Avv. FRANCESCO PESARE, difensore di Guida Giulio e di Guida Giuseppe, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 07/01/2023, il Tribunale di Taranto, in accoglimento delle richieste di riesame proposte da Giulio Guida e da Giuseppe Guida, annullava l'ordinanza del 12/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Taranto che aveva applicato ai due menzionati indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentata estorsione aggravata in concorso ai danni di Gabriele Intermite, disponendo, per l'effetto, la liberazione degli stessi indagati. Secondo il capo d'imputazione provvisorio, il reato di tentata estorsione aggravata in concorso era stato contestato a Giulio Guida e a Giuseppe Guida, oltre che a Giuseppe Fratepietro, «poiché, in unione e concorso tra di loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere Intermite Gabriele a consegnare la somma di 30.000,00 euro per la restituzione di due motrici marca Mercedes, del complessivo valore di 150.000,00 euro, sottrattegli in data 13.09.2022, con l'implicita minaccia della perdita definitiva dei mezzi, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà».
Il Tribunale di Taranto riteneva che - diversamente che per Giuseppe Fratepietro - a carico di Giulio Guida e di Giuseppe Guida non sussistessero i gravi indizi di colpevolezza del contestato reato di tentata estorsione, in quanto reputava che i due fratelli Guida, nell'operare come intermediari nelle trattative con il Fratepietro dirette a ottenere la restituzione delle due motrici rubate dietro corresponsione di una somma di denaro, fossero intervenuti con la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima Gabriele Intermite e per motivi di solidarietà umana con lo stesso.
2. Avverso l'indicata ordinanza del 07/01/2023 del Tribunale di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto, affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione quanto all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente rappresenta in proposito che:
a) dalle stesse considerazioni svolte dal Tribunale di Trapani si evincerebbe che «Guida Giulio ha individuato l'uomo che disponeva dei mezzi sottratti unitamente a ignoti concorrenti (Fratepietro), si è fatto latore con la vittima Internnite di tutte le sue richieste, ha promosso la ripresa delle trattative dopo una loro interruzione, ha promosso l'incontro tra Intermite, Fratepietro e il fratello Guida Giuseppe», condotte le quali implicherebbero che Giulio Guida «aveva concorso a perseguire l'interesse di Fratepietro a conseguire un ingiusto profitto con la minaccia implicita della mancata restituzione dei beni sottratti»;
b) il Tribunale di Trapani avrebbe omesso di considerare il contenuto delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa Gabriele Intermite il 29 dicembre 2022 (nonché della memoria depositata dal pubblico ministero che a esse faceva riferimento), dalle quali sarebbe emerso che, nel corso dell'incontro del 15 ottobre 2022 tra lo stesso Intermite, Giuseppe Fratepietro e Giuseppe Guida che aveva avuto luogo nell'abitazione di quest'ultimo, «Fratepietro chiedeva 26.000 per gli estorsori (meno di quanto aveva proposto Guida Giulio) oltre ad una somma per sé.
Inoltre, sia Guida Giuseppe sia Fratepietro, chiedevano di sborsare un anticipo per sbloccare la situazione e definivano le modalità del saldo in Bari, in tale occasione Guida Giuseppe avrebbe accompagnato Intermite», con la conseguenza che sarebbe apparso «evidente che sia Guida Giuseppe sia Guida Giulio agivano nell'interesse di Fratepietro, al punto da aver combinato l'incontro personale e, Guida Giuseppe, aver addirittura proposto il pagamento di un acconto e offerto a Intermite la sua disponibilità ad accompagnarlo dagli estorsori», sicché «[l]e condotte di Guida Giulio e, con maggiore evidenza, del germano Guida Giuseppe, hanno concorso nel tentativo di far conseguire a Fratepietro il profitto, in quanto [...] certamente hanno favorito la trattativa al punto che Guida Giuseppe ha offerto la sua abitazione per l'incontro tra Intermite e Fratepietro e ha indicato specifiche modalità esecutive per il pagamento della tangente, collaborando con il Fratepietro, affermando - come già esposto - che avrebbe accompagnato la vittima dagli ignoti concorrenti».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo è inammissibile per carenza di interesse perché non opera alcun riferimento al tema delle esigenze cautelari. La Corte di cassazione ha infatti statuito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01).
2. Nel caso in esame, si deve osservare che, mentre il G.i.p. del Tribunale di Taranto aveva ravvisato i presupposti per l'adozione della misura cautelare nei confronti di Giulio Guida e di Giuseppe Guida, il Tribunale di Taranto, in sede di riesame, si è limitato a escludere, con riguardo a tali due indagati, la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari, che ha ritenuto assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi alla gravità indiziaria. Orbene, come è stato chiarito dalla citata Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità dell'adozione o del ripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto.
Ciò significa che il pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove tale provvedimento abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita a uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento a entrambi, giacché non si può ravvisare l'interesse del pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e si deve inoltre escludere che il pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione per l'ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898-01).
Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione dell'attualità delle esigenze cautelari.
3. L'onere rappresentativo del pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l'applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l'interesse.
4. Proprio sulla base di considerazioni corrispondenti a quelle appena richiamate, la Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375-01.
Più di recente, in senso analogo: Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv. 281010-01).5. Alla stregua di quanto sin qui osservato, posto che, nel caso di specie, non viene un rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - con la conseguenza che il motivo incentrato sui vizi dell'ordinanza impugnata, inerente alla gravità indiziaria, non si può ritenere evocare l'operatività della predetta presunzione -, si deve rilevare che il ricorso del pubblico ministero non rappresenta alcun elemento idoneo a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione dell'attualità delle esigenze cautelari, con la conseguenza che lo stesso ricorso si deve r