Cassation appeals dismissed as inadmissible because defendants personally filed them without counsel, violating procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Ciro Guasco and Antonio Navatta inadmissible and ordered them to pay costs. The defendants personally submitted the appeals, arguing that the lower court failed to evaluate potential grounds for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals must be signed by registered defense counsel to be valid, and since the defendants acted without proper representation, the filings were procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals for cassation must be signed by registered defense counsel; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUASCO CIRO, nato a Napoli il 25/02/1957 NAVATTA ANTONIO, nato a Napoli il 08/05/1982 avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20/05/2022, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 16/11/2021 del Tribunale di Nola, confermava la condanna di Ciro Guasco e di Antonio Navatta per il reato di truffa aggravata (dall'essere stato il fatto commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.), riducendo la pena irrogata.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, con distinti atti di analogo contenuto, Ciro Guasco e Antonio Navatta, affidati a un unico motivo, con il quale lamentano che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità, ai sensi del citato art. 129 c.p.p.».
3. Si deve preliminarmente rilevare che i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.