Cassation appeal against appellate settlement verdict dismissed as grounds regarding acquittal conditions are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of motivation for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure does not fall within the admissible grounds for challenging a settlement verdict. The appellant argued that the appellate court failed to fully evaluate all elements required for acquittal, but the court noted that complaints about the determination of acquittal conditions are generally excluded from appeals against settlements unless extinction of the crime by prescription occurred before the verdict. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p., comma 5-bis; Art. 616 c.p.p., comma 1. The Court holds that appeals against settlement verdicts are inadmissible when based on complaints regarding the determination of acquittal conditions, unless extinction of the crime by prescription occurred prior to the appellate judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO BRUNO, nato a Napoli il 12/06/1982 avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 04/11/2022, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 03/05/2022 del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, ha rideterminato in quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa la pena irrogata a Bruno Turco per il reato di rapina pluriaggravata in concorso, commesso in Pompei il 29 giugno 2019, confermando la condanna dello stesso Turco per tale reato.
2. Avverso l'indicata sentenza del 04/11/2022 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Bruno Turco, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 599- bis cod. proc. pen. per non avere la Corte d'appello di Napoli adeguatamente motivato in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il quale richiederebbe «una valutazione in fatto piena di tutti gli elementi prodotti attraverso l'acquisizione al processo degli atti contenuti nel fascicolo del Procuratore generale».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in corso di massimazione) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, in modo del tutto generico, l'insufficienza della valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle