Cassation court dismisses appeal regarding arrest transfer, upholding strict necessity test for absconding from detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Francesco Girolamo against the Lecce Court of Appeal's refusal to transfer his arrest location. Girolamo argued that the lower court incorrectly limited authorization for absconding to extreme situations and improperly focused on his partner's employment rather than his own needs. The court held that the lower court's reasoning was sufficient, noting the specific risk of re-offending in the target area and the correct application of the strict necessity standard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 284, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) e e), cod. proc. pen.: Authorization to abscond from arrest requires proof that the detainee cannot otherwise satisfy essential needs, and the lower court's assessment of safety risks and personal circumstances is not subject to cassation review if logically derived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIROLAMO FRANCESCO, nato a Fasano il 04/05/1988 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/01/2023, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da Francesco Girolamo contro l'ordinanza del 16/12/2022 della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato la richiesta dello stesso Girolamo - sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari in Stigliano (MT) - di trasferire in Fasano (BR) il luogo di esecuzione della misura cautelare e di assentarsi dal luogo dell'arresto per esercitare l'attività lavorativa di fabbro.
2. Avverso l'indicata ordinanza del 24/01/2023 del Tribunale di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difen sore, Francesco Girolamo, affidato a un unico, complesso, motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e ed e), cod. proc., l'inosservanza dell'art. 284, comma 3, dello stesso codice. Il ricorrente lamenta in proposito che il Tribunale di Lecce:
a) in asserito contrasto con la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sono citate: Sez. 3, n. 14207 del 28/02/2020, Ben Nablia, non massimata; Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205-01), avrebbe limitato alle sole «situazioni "estreme"» il presupposto dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto costituito dall'impossibilità di «altrimenti provvedere alle [...] indispensabili esigenze di vita»;
b) sempre in asserito contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione (sono citate: Sez. 2, n. 26507 del 22/07/2020, Cangiano, non massimata; Sez. 2, n. 8276 del 30/01/2018, Sortino, non massimata; Sez. 6, n. 3635 del 28/12/2016, dep. 2017, Cataldo, non massimata), avrebbe preteso che la propria richiesta chiarisse perché la propria compagna non potesse «cercare e trovare un'attività lavorativa, anche di mattina e part time e, al contempo seguire l'educazione del figlio Giuseppe, con problemi di salute, ma che frequenta regolarmente la scuola», così erroneamente attribuendo rilievo non alle proprie condizioni personali, delle quali esclusivamente si sarebbe dovuto tenere conto, ma a quelle del proprio nucleo familiare;
c) nel ritenere l'incompatibilità della proposta attività lavorativa con le esigenze cautelari poste alla base della misura coercitiva: c.1) non avrebbe tenuto conto del fatto che l'unico reato per il quale la stessa misura era ancora applicata era quello di rapina di cui al capo m) dell'imputazione, le cui persone offese non si trovavano più in Fasano, come era stato attestato dalla prodotta nota dei Carabinieri; c.2) avrebbe motivato in modo generico e anapodittico, non avendo spiegato come egli, a fronte di una richiesta di autorizzazione a esercitare un'attività lavorativa in un luogo, in giorni e con un orario individuati, potesse concretamente e attualmente reiterare il reato; c.3) non avrebbe adeguatamente motivato sulla difformità tra la propria situazione cautelare e quella del coimputato dei medesimi reati Bartolomeo Abiuso, che la stessa Corte d'appello di Lecce aveva autorizzato a trasferire in Fasano il luogo di esecuzione della misura cautelare e ad assentarsi dal luogo dell'arresto per esercitare un'attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico, complesso, motivo, non è fondato.
2. Il comma 3 dell'art. 284 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice può autorizzare l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi dall'abitazione per provvedere alle sue «indispensabili esigenze di vita» ovvero per esercitare un'attività lavorativa quando versi in una «situazione di assoluta indigenza».La giurisprudenza della Corte di cassazione è costantemente orientata nel senso che la condizione di «assoluta indigenza» va riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro.
Infatti, la nozione di "bisogni primari" si carica di significati concreti con l'evolversi delle condizioni sociali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute. Ne consegue che non opera un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione "pauperistica" dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio) (Sez. 6, n. 2530 del 01/07/1999, Gessetto, Rv. 214929; in senso analogo:
Sez. 4, n. 10980 del 29/01/2007, Pagliari, Rv. 236194-01; Sez. 4, n. 9109 del 10/12/2004, dep. 2005, Sgroi, Rv. 230933-01). Peraltro, la stessa Corte di cassazione, sul rilievo dell'eccezionalità della previsione di cui al comma 3, dell'art. 284 cod. proc. pen. - dimostrata dalla configurazione dei presupposti dell'autorizzazione in termini di «indispensabili[tà] e «assolut[ezza]» - ha pure costantemente ribadito che la valutazione degli stessi presupposti deve essere improntata a criteri di particolare rigore (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532-01;
Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, Condorelli, Rv. 268852-01; Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, Prago, Rv. 263237-01), tenendo conto anche della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, cit.; Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta, Rv. 239316-01; Sez. 4, n. 45113 del 15/03/2005, Haris, Rv. 232820-01). Quanto alla rilevanza, ai fini che qui interessano, della situazione economica del nucleo familiare, la Corte di cassazione ha chiarito che per la configurabilità della condizione di «assoluta indigenza" si deve fare riferimento alle condizioni personali dell'imputato, senza tenere conto di quelle del nucleo familiare (che, nella specie, era composto dal padre e dai fratelli conviventi) che dimori nello stesso luogo, sia perché la situazione economica dei familiari non è presa in considerazione dalla legge, sia perché non sussiste un obbligo di costoro di sostenere gli oneri di mantenimento del congiunto sottoposto a misura restrittiva (Sez. 1, n. 123 del 29/10/2002, dep. 2003, Organista, Rv. 222941-01; in senso analogo, Sez. 6, n. 32574 del 03/06/2005, cit.).
Nell'affermare il suddetto principio, la Corte ha rilevato che a opposta conclusione non si sarebbe potuto giungere neanche sotto il profilo del dovere di somministrazione degli alimenti, data l'idoneità del potenziale alimentando a provvedere al proprio sostentamento con l'attività lavorativa.La giurisprudenza della Corte di cassazione attribuisce tuttavia rilievo, sempre al fine di valutare la condizione di «assoluta indigenza» dell'imputato, alla situazione reddituale del suo coniuge convivente o del convivente more uxorio (quanto al primo caso:
Sez. Sez. 3, n. 34235 del 15/07/2010; quanto al secondo caso, implicitamente: Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, cit.). Con riguardo, infine, all'onere probatorio che grava sull'imputato che richieda l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto, la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire la necessità di un particolare rigore, da parte del giudice, nella valutazione della sussistenza dello stato di «assoluta indigenza», ha precisato che tale onere non può tuttavia spingersi sino al punto di pretendere una sorta di prova legale di detto stato, mediante la produzione di autocertificazione che attesi l'impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le esigenze di vita (Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, cit.;
Sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Bosco, Rv. 262775- 01).
3. Rammentati tali principi, il Collegio ritiene che il Tribunale di Lecce abbia legittimamente negato al Girolamo l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto, previo trasferimento in Fasano del luogo di esecuzione della misura, per esercitare un'attività lavorativa. 3.1. Anzitutto, non si può ritenere costituire un'inosservanza del comma 3 dell'art. 284 cod. proc. pen. il fatto che il Tribunale di Lecce abbia affermato che tale norma processuale limiterebbe il presupposto dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa alle «situazioni "estreme"», atteso che lo stesso Tribunale di Lecce ha esplicitato che, con tale espressione, esso intendeva fare riferimento («quando, cioè») ai casi in cui «l'imputato non possa altrimenti soddisfare i suoi bisogni essenziali», cioè i suoi bisogni primari, il che è quanto ritenuto anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che si è citata al punto 2 (Sez. 4, n. 10980 del 29/01/2007, cit.;
Sez. 4, n. 9109 del 10/12/2004, dep. 2005, cit.; Sez. 6, n. 2530 del 01/07/1999, cit.). 3.2. In secondo luogo, quanto al riferimento, da parte del Tribunale di Lecce, alla situazione lavorativa della compagna del Girolamo, sempre al punto 2 si è evidenziato come la giurisprudenza della Corte di cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, attribuisca in realtà rilievo, ai fini della valutazione della condizione di «assoluta indigenza», alla situazione reddituale del convivente more uxorio, con la conseguenza che neppure la considerazione della situazione lavorativa (e, quindi, reddituale) della compagna del ricorrente si può ritenere integrare un'inosservanza della norma di cui al comma 3 dell'art. 284 cod. proc. pen. 3.3.
In terzo luogo, quanto alla ritenuta incompatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva, il Collegio reputa che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione fornita dal Tribunale di Lecce al riguardo non appaia né generica né anapodittica, ma si debba considerare sufficiente. Il Tribunale di Lecce ha infatti in proposito evidenziato come la possibilità che l'accoglimento della richiesta avrebbe dato al Girolamo di muoversi nel territorio di Fasano - dal quale solo alcune delle persone offese si erano allontanate e nel quale permanevano i familiari delle stesse - avrebbe consentito al ricorrente di avvicinare le persone offese o i loro familiari e di farli oggetto di minacce o di violenze, e come, tenuto conto della gravità delle condotte di cui il Girolamo, che era stato condannato alla pena di oltre otto anni di reclusione per gravissimi e plurimi reati commessi proprio in Fasano, era stato ritenuto responsabile, sussistesse il concreto pericolo che lo stesso Girolamo reiterasse, nel territorio di tale Comune, la commissione di reati della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.
Tale motivazione, come si è detto, appare sufficiente, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. Quanto, infine, al fatto che la Corte d'appello di Lecce aveva autorizzato il coimputato Abiuso a trasferire in Fasano il luogo di esecuzione della misura cautelare e ad assentarsi dal luogo dell'arresto per esercitare un'attività lavorativa, si deve osservare come l'autonomia di ciascuna situazione cautelare evidentemente consenta valutazioni diverse con riguardo a ciascuna di esse, come ha appunto fatto il Tribunale di Lecce, là dove ha evidenziato come le considerazioni svolte dalla Corte d'appello di Lecce in ordine alla situazione cautelare dell'Abiuso non fossero tali da elidere l'effettuata valutazione di incompatibilità dell'attività lavorativa proposta dal Girolamo rispetto alle esigenze cautelari riguardanti specificamente lo stesso.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle sp