Sentenza — n. 34929/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CAREDDA ALBERTO, nato a Cagliari il 15/07/1989 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARIvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Ignazio BALLAI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 34929/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il motivo di ricorso proposto è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto; manca una motivazione specifica sul punto.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CAREDDA ALBERTO, nato a Cagliari il 15/07/1989 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARIvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Ignazio BALLAI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
E RITENUTO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Cagliari in data 23/11/2022 ha confermato la sentenza dei Tribunale della stessa città del 23/06/2020con la quale il Caredda veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritti (art. 110, 628, comma secondo e terzo, cod. pen.).
2. Caredda, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
3. Con il motivo di ricorso proposto è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto; manca una motivazione specifica sul punto.
4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
5. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la motivazione della Corte di appello, seppur sintetica, è esplicita e chiara nel negare la possibile concessione della attenuante invocata in considerazione delle concrete connotazioni del fatto (con particolare riferimento alla minaccia di morte), specificamente richiamate nella argomentazione con la quale la Corte di appello ha confermato la affermazione di responsabilità a carico del ricorrente a seguito della sentenza del giudice di primo grado.
La Corte di appello ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685-01).
Il ricorrente ha presentato un motivo generico ed aspecifico ed ha omesso di confrontarsi con la complessiva ricostruzione della Corte di appello, che confermando la decisione di primo grado, ha chiarito portata, efficacia e gravità della minaccia e, dunque, della condotta posta in essere, con argomentazioni che chiaramente escludono in modo esplicito una qualsiasi compatibilità con la concessione della attenuante invocata.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa