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Sentenza — n. 34925/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against robbery conviction, upholding specific recidivism and sentence increase despite mitigating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery and specific recidivism. The appellant argued the conduct constituted theft or attempted robbery and challenged the recidivism calculation and sentence increase. The court rejected these claims as unfounded, citing established jurisprudence that sentence increases for continued offenses apply even when recidivism is balanced against mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.; Art. 81, comma 4 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the minimum sentence increase for continued offenses applies even when recidivism is balanced against mitigating circumstances, and appeals challenging such balancing are inadmissible if manifestly unfounded.

Parole chiave

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robbery conviction specific recidivism sentence increase continued offense inadmissible appeal balancing circumstances manifestly unfounded rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
Art. 81, comma 4 cod. pen.
correlato alla sussistenza della recidiva reiterata; si deduceva che il fatto che la recidiva fosse stata bilanciata in equivalenza e, dunque, non avesse sortito alcun effetto concreto sulla sanzione, avrebbe dovuto inibire anche la operatività del limite minimo di aumento previsto dall'art. 81, comma 4, cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi
pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HADJIB SLIMANE nato il 05/07/1979 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Roma, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, in seguito all'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, confermava la condanna del ricorrente per i reati di rapina ed evasione, riconoscendo anche la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Si contestavaificorrente di essersi impossessato della borsa di tale Iglesiaisis Ester e di avere usato violenza nei confronti di suo marito colpendolo al volto con un pugno per assicurarsi il possesso di quanto sottratto e procurarsi l'impunità. Al ricorrente sì contestava anche il reato di evasione in quanto lo stesso aveva violato il regime di detenzione domiciliare.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. con i primi due motivi il ricorrente contestava la legittimità della qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrato (a) come furto, tenuto conto che le prove raccolte non indicherebbero nessuna azione violenta contro la persona; (b) come tentata rapina, tenuto conto che le persone offese avrebbero avuto sempre il controllo materiale la vigilanza sull'oggetto trafugato. 2.1.1. Si tratta di motivi manifestamente infondati, in quanto l'azione come ricostruita dalle due sentenze conformi di merito, si ascrive perfettamente nella fattispecie della rapina impropria consumata, tenuto conto che l'azione si sviluppa - in un arco temporale ristretto - attraverso lo spossessamento della prima vittima e l'aggressione fisica della seconda che si era adoperata per recuperare il bene sottratto (pag. 5 della sentenza impugnata).

Non ha alcun rilevo il fatto che le vittime abbiamo avuto il controllo del bene, dato che la borsa è stata sottratta alla donna e tale circostanza, unitamente alla violenza agita nei confronti del marito, sono idonee ad integrare il reato contestato. 2.2. Con il terzo motivo si contestava la legittimità del riconoscimento della recidiva reiterata: non si sarebbe dato conto del concreto accrescimento della pericolosità correlato alla condotta in giudizio; si contestava inoltre la legittimità del bilanciamento tra circostanze eterogenee, che sarebbe stato effettuato solo in equivalenza, nonostante le dichiarazioni confessorie del ricorrente. 2.2.1.

Entrambe le doglianze sono manifestamente infondate. Con riguardo alla recidiva la Corte di appello rilevava che il delitto oggetto del processo era indice di accresciuta pericolosità dell'imputato, che aveva molteplici precedenti per furti consumati a breve distanza temporale l'uno dall'altro (l'ultimo dei quali di poco antecedente ai fatti per cui si procede); a ciò si aggiungeva che il delitto era stato consumato mentre il ricorrente si trovava in detenzione domiciliare: tali circostanze indicavano la progressiva accentuazione della pericolosità e giustificavano il riconoscimento della recidiva.

Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche si riteneva che il giudizio di equivalenza fosse legittimo, tenuto conto del divieto previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.. 2.3. Con l'ultimo motivo si contestava la legittimità dell'aumento per la continuazione effettuato ai sensi dell'articolo 81, comma 4, cod. pen. correlato alla sussistenza della recidiva reiterata; si deduceva che il fatto che la recidiva fosse stata bilanciata in equivalenza e, dunque, non avesse sortito alcun effetto concreto sulla sanzione, avrebbe dovuto inibire anche la operatività del limite minimo di aumento previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3.1.

La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui n tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 - 01). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in R