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Sentenza — n. 34922/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34922/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice di pace di Termini Imerese condannava Francesca Di Fresco per avere invaso arbitrariamente a fine di occuparlo un immobile in Misilmeri sottoposto all'esecuzione immobiliare alla pena di euro 300 di multa. Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore: il Tribunale di Termini Imerese convertiva l'appello in ricorso per Cassazione rilevato che le sentenze del Giudice di pace che condannano una sola pena pecuniaria non sono appellabili; l'impugnazione deduceva la mancanza di querela in quanto la stessa era stata proposta dal proprietario e non dal creditore che aveva attivato la procedura di esecuzione immobiliare a carico dell'immobile occupato da Francesca Di Fresco.

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen, art. 120 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34922/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell'interesse al mantenimento dell'immobile in buone condizioni. (Sez. 2, n. 3103 del 23/11/2022, dep.2023, Di Fresco, Rv. 284307 - 01).

Parole chiave

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illecita violenza azione di manutenzione azione mobiliare acquisto del possesso sequestro di beni immobili immobile occupato

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
Il collegio riafferma che ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod.
art. 120 cod. pen
Si tratta di un principio in linea con le consolidate affermazioni della cassazione in ordine alla titolarità del diritto di querela che secondo l'art. 120 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FRESCO FRANCESCA nato a PALERMO il 30/06/1994 avverso la sentenza del 23/04/2021 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Termini Imerese condannava Francesca Di Fresco per avere invaso arbitrariamente a fine di occuparlo un immobile in Misilmeri sottoposto all'esecuzione immobiliare alla pena di euro 300 di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore: il Tribunale di Termini Imerese convertiva l'appello in ricorso per Cassazione rilevato che le sentenze del Giudice di pace che condannano una sola pena pecuniaria non sono appellabili; l'impugnazione deduceva la mancanza di querela in quanto la stessa era stata proposta dal proprietario e non dal creditore che aveva attivato la procedura di esecuzione immobiliare a carico dell'immobile occupato da Francesca Di Fresco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell'interesse al mantenimento dell'immobile in buone condizioni. (Sez. 2, n. 3103 del 23/11/2022, dep.2023, Di Fresco, Rv. 284307 - 01).

Si tratta di un principio in linea con le consolidate affermazioni della cassazione in ordine alla titolarità del diritto di querela che secondo l'art. 120 cod. pen. deve essere individuata in capo al soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Rv. 228810 - 01). La persona offesa, cui tale diritto compete, deve infatti essere individuata in colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto, sicché possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, Rv. 212766 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 20