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Ordinanza — n. 34915/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in a judgment that wrongly ordered the defendant to pay civil party costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation corrected a clerical error in a prior judgment that erroneously condemned the defendant to pay civil party costs. The defendant had filed a request for correction based on Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure, noting that the civil parties had not formally concluded or submitted any written request for such costs. The court ruled in favor of the correction, removing the erroneous cost order from the official record.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Clerical errors in judicial decisions may be corrected ex officio or upon request to ensure the judgment reflects the actual intent of the court, even if the error results in an adverse financial consequence for the losing party.

Parole chiave

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clerical error correction Code of Criminal Procedure civil party costs judicial decision rectification material error in judgment errori materiali carenza di legittimazione mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA nel procedimento c/ GUGLIUCCI IDA nata a SALERNO il 18/09/1967 visti gli atti e la sentenza n. 20217 del 2023, emessa da questa Corte il 14 aprile 2023; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale nel senso di cui alla richiesta.

RITENUTO IN FATTO

- considerato che con la sentenza n. 20217/2023, emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 14 aprile 2023, depositata in data 11 maggio 2023, a seguito del ricorso presentato da Gugliucci Ida, per mero errore materiale, nel dispositivo, è stata disposta la condanna della ricorrente anche al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che invece non hanno concluso per iscritto né inviato alcuna memoria o richiesta; - visto l'art. 625-bis cod. proc. pen.;

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 20217 del 2023, eliminando la frase relativa alla condanna dell'imputata a rifondere le spese sostenute dalle parti civili. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 19 lugli