Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging violation of art. 129 CPP regarding sentencing agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing agreement based on a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial court failed to verify the absence of acquittal grounds, but the prosecution and defendant had mutually agreed to the sentence. The court ruled that appeals against such agreements are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general violations of law like those under Article 129.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are admissible only for specific statutory grounds, excluding general violations of law such as the failure to verify acquittal causes.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHANNOUNI MUSTAFA nato il 25/12/1993 avverso la sentenza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Verona con sentenza del 23/1/2023 applicava a Mustafa Elhannouni - su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero - la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa per i reati ascrittigli.
2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sez. Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 -01). In altri termini, qualora le parti abbiano concordato l'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. p. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 20