Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to lack of specific grounds regarding precautionary measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were too generic and failed to specifically address the lower court's reasoning. The appellant criticized the lack of concrete evidence regarding recidivism and flight risk but did not analytically connect these points to the specific facts and logic used by the trial court. Consequently, the court ruled that the appeal ignored the explicit motivations of the lower court, violating the requirement for specific argumentation under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity, as it must analytically demonstrate the connection between the alleged legal error and the specific factual and logical elements of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNA ANTON nato il 22/01/1994 avverso l'ordinanza del 30/01/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.nn.i.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 1/2/2023 emetteva la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di Anton Upja, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., in seguito all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 10/1/2023, che aveva rigettato l'istanza cautelare.
2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. B) e C), cod. pro. pen. Evidenzia che, quanto al pericolo di recidiva, manca sia la concretezza, che l'attualità delle esigenze cautelari e che la motivazione dell'ordinanza impugnata è illogica nella parte in cui si concentra sulle modalità del reato presupposto (il furto in abitazione), che sono del tutto inconferenti rispetto al reato per il quale si procede ed avulsa dagli atti nella parte in cui ritiene l'indagato inserito in ambienti delinquenziali dediti alla commissione di atti predatori; che i precedenti penali da cui risulta gravato l'Upja sono risalenti. Con riferimento al pericolo di fuga, rileva la assenza di elementi che ne evidenzino la concretezza e che la motivazione, per la sua genericità, potrebbe essere riferita a qualsiasi indagato di delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché non consentito, in quanto aspecifico. Rileva, invero, il Collegio che il Tribunale del riesame ha con motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto la sussistenza dei pericula libertatis di cui all'art. 274, lett. B) e C), cod. proc. pen. Ebbene, il ricorrente si confronta solo apparentemente con le ragioni esplicitate nella ordinanza impugnata, limitandosi a proporre critiche generiche ed assertive, oltre che a tratti del tutto inconferenti, travisando il senso del provvedimento censurato.
Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso ora indicata, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).
Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a proporre critiche generiche, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Orbene, rileva il Collegio come, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia dato atto degli elementi da cui ha desunto il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, individuati per un verso nell'ingente valore della refurtiva di cui è stato trovato in possesso, sintomo del suo inserimento in ambienti delinquenziali di elevato spessore criminale, dediti alla commissione di reati predatori, che lo hanno rifornito di siffatta refurtiva e per altro verso nei precedenti penali specifici e recenti, che hanno comportato la contestazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale; altrettanto deve ritenersi in ordine al ritenuto pericolo di fuga, desunto - quanto all'attualità ed alla concretezza - anche dalla circostanza per cui l'indagato risulta allo stato irreperibile.
Si è, dunque, in presenza di una motivazione che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede, con la quale peraltro il ricorrente non si confronta, ignorandola.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.