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Sentenza — n. 34911/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for misappropriation due to lack of subjective intent proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34911/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's confirmation of a misappropriation conviction against the defendant. The defendant argued that the prosecution improperly reversed the burden of proof by inferring criminal intent from a non-delivered letter. The court rejected this, ruling that a letter sent by a third-party assignee does not prove the defendant knew of the return demand, and that postal non-delivery does not trigger legal presumptions of knowledge in criminal cases.

Regesto Legislator

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Art. 43, 646 cod. pen.; In criminal misappropriation cases, a letter sent by a third-party assignee without direct notification to the debtor fails to prove subjective intent, and postal non-delivery does not establish legal presumptions of knowledge required to reverse the burden of proof.

Parole chiave

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misappropriation of leased vehicle subjective intent criminal law burden of proof reversal postal notification presumption third party assignment contract responsabilità per colpa prestazione d'assicurazione indebita concedente di leasing

Disposizioni normative citate

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Art. 43 cod. pen.
Art. 646 cod. pen.
Art. 1335 cod. civ.
In tale condizione di fatto, non opera la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. poiché manca il requisito dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (la norma fa testuale riferimento al momento in cui gli atti ivi menzionati "giungono" all'indirizzo del destinatario: Sez.
Art. 8 comma 4 I. 890/1982
Art. 25 Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale
art. 1335 cod. civ
In tale condizione di fatto, non opera la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato
Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella
Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv.
Sez. 1 civ., n. 24703 del 19/10/2017
poiché manca il requisito dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (la norma fa testuale riferimento al momento in cui gli atti ivi menzionati "giungono" all'indirizzo del destinatario: Sez. 1 civ., n. 24703 del 19/10/2017, Rv.
Corte cost. n. 346 del 23/9/1998
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Sentenza — n. 22490/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for unauthorized appropriation in a leasing dispute. The court rejects the claim that the first-instance acquittal barred civil liability. The appeal is rejected because the defendant's conduct demonstrated intent to appropriate the leased vehicles. The court finds the lower court correctly applied the law regarding the elements of the crime. The decision upholds the conviction based on the defendant's failure to return the vehicles. The ruling clarifies that civil interest does not preclude criminal prosecution in this context. The court emphasizes the necessity of knowledge and intent for the crime to be established. The judgment affirms the validity of the appellate court's reasoning and facts. The final outcome is the rejection of the criminal appeal and payment of costs.
Ordinanza — n. 33565/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in second instance.
Sentenza — n. 25325/2024 — snpen
Italian Supreme Court annuls conviction for misappropriation due to statute of limitations expiration after procedural filing.
Ordinanza — n. 6027/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and procedural defects.
Sentenza — n. 10282/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for specific intent fraud, upholding lower court's factual findings.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANTINEO SANTI nato a MESSINA il 15/03/1967 avverso la sentenza del 21/12/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 16 aprile 2021 nei confronti di Mantineo Santi, in ordine al delitto di appropriazione indebita di un veicolo concesso in leasing all'imputato, per effetto della risoluzione del contratto (per l'omesso pagamento dei canoni) e della comunicazione, da parte della società che si era resa cessionaria dei diritti contrattuali della concedente, della richiesta di restituzione del veicolo.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 646 cod. pen., e vizio della motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita; ad avviso della Corte territoriale, l'invio della raccomandata contenente l'intimazione a restituire il veicolo concesso in leasing all'imputato (per essersi risolto il contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni), la cui notificazione era avvenuta "per compiuta giacenza" e a cui aveva fatto seguito la mancata restituzione del veicolo, forniva la prova del dolo dell'imputato, che non aveva fornito giustificazione sulle ragioni del mancato ritiro dell'invio raccomandato, con palese inversione dell'onere probatorio dei fatti costitutivi della responsabilità dell'imputato.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in relazione allo schema negoziale del contratto di leasing, la condotta di appropriazione indebita si realizza non già per il solo dato del mancato pagamento dei canoni e dell'eventuale previsione pattizia della risoluzione del contratto, essendo necessario che il debitore venga a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene intimandone la restituzione e che manifesti l'avvenuta interversione del possesso, comportandosi uti dominus non restituendo il bene senza giustificazione (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114 - 01;

Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072 - 0). La conoscenza della volontà del creditore, ove sia affidata alla comunicazione attraverso il mezzo dell'invio di intimazioni mediante il servizio postale, può dirsi realizzata esclusivamente solo ove sia data la prova - che grava sulla parte pubblica - della materiale ricezione del plico in cui sia contenuta la richiesta di restituzione. 1.2. L'omessa consegna del plico postale, pur se avvenuta per il mancato ritiro della corrispondenza giacente presso l'ufficio postale da parte del destinatario, non può integrare la prova richiesta; e ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, se il debitore non consegue la materiale disponibilità del plico non può, evidentemente, venire a conoscenza del suo contenuto e, quindi, dell'intimazione rivolta dal creditore alla consegna del bene. Peraltro, ove colui che invia la richiesta è soggetto diverso dall'originario concedente il bene concesso in leasing (come avvenuto nella specie, poiché la società concedente il bene aveva ceduto il credito nei confronti dell'imputato, oltre che tutte le ragioni derivanti dal contratto di leasing, ad una società terza e non risultando dal testo delle decisioni l'avvenuta notifica all'utilizzatore della cessione del contratto), il dato del tentativo di consegna di un plico postale inviato da una società che non corrisponde a quella con cui era stato originariamente stipulato il contratto di leasing non consente di trarre alcuna inferenza logica sulla consapevolezza del destinatario dell'attinenza di quell'invio al rapporto contrattuale e, in particolare, all'intimazione a restituire il_veicolo oggetto del contratto.

In secondo luogo, non può trovare applicazione in questo contesto alcuna delle presunzioni derivanti dal sistema delle notificazioni mediante il servizio postale, previsto in tema di perfezionamento del procedimento di consegna di atti giudiziari (cui sembra riferirsi la sentenza impugnata, richiamando il termine dei dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza al destinatario); quel sistema, che peraltro prevede una serie di garanzie mediante la reiterazione delle comunicazioni dirette al destinatario, con espressa menzione delle indicazioni sull'identità del richiedente la notificazione (art. 8, comma 4, I. 890/1982), per assicurare l'effettiva conoscenza "dell'avvenuto deposito dell'atto, ritenendosi evidentemente insufficiente l'affissione del relativo avviso alla porta d'ingresso o la sua immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'azienda o dell'ufficio ed individuandosi nella successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito" (Corte cost. n. 346 del 23/9/1998) non è contemplato per l'invio delle raccomandate ordinarie, per le quali - in difetto di consegna al destinatario - è previsto unicamente il rilascio dell'avviso "che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio" (art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane, approvato con la Delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

In tale condizione di fatto, non opera la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. poiché manca il requisito dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (la norma fa testuale riferimento al momento in cui gli atti ivi menzionati "giungono" all'indirizzo del destinatario: Sez. 1 civ., n. 24703 del 19/10/2017, Rv. 647221-02); sicché, la prova del necessario presupposto dell'elemento soggettivo del reato (oltre che della stessa condotta di interversione del possesso) manca e tale carenza non può esser superata affidandosi ad un'inversione dell'onere probatorio (che graverebbe sul destinatario, in termini di indicazione dei motivi del mancato ritiro del plico) non consentito in sede penale.

2. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata, con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza ri