Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34889/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of admissibility regarding defense arguments on acquittal causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay costs. The defendants argued that the lower court failed to properly address potential acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are inadmissible because the law restricts cassation grounds to specific issues like legal qualification, excluding general defects in reasoning regarding acquittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds such as legal qualification and penalty legality, explicitly excluding general defects in reasoning regarding acquittal causes under Article 129.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal admissibility Article 129 criminal procedure Acquittal causes defense Legal qualification error Criminal procedure code protezione dalla disdetta abbandono per lesioni personali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Sheila Foti per Borello 2.1 la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Sheila Foti per Borello 2.1 la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain
dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1. BORELLO SIMONE n. a Cuneo 1'8/2/1982 2. REALE SIMONE n. a Milano il 10/5/1981 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 7/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Gip presso il Tribunale di Cuneo, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, concesse ad entrambi gli imputati le attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62 bis cod.pen. prevalenti sulle aggravanti, applicava a Borello Simone la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa; a Reale Simone la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Sheila Foti per Borello 2.1 la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. L'Avv. Leonardo Roberi per Reale 2.2 la violazione degli artt. 444 e 129 cod.proc.pen. con particolare riguardo al reato di lesioni contestato sub 2).

3. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).

Le deduzioni difensive in punto d'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. sono del tutto generiche.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 luglio 2023 Il Consigliere estens