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Sentenza — n. 34886/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order due to lack of specific recidivism evidence and generic arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defense's challenge to the detention order. The defense argued the lower court failed to substantiate recidivism and ignored mitigating factors like the minor property damage and availability of home detention. The court ruled that the detention order was sufficiently motivated by concrete indicators of danger, including the victim's testimony and the defendant's police record, rendering the appeal's generic legal arguments insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The court must evaluate the risk of reoffending concretely based on real elements, not hypothetical ones, and a generic appeal lacking specific factual rebuttal to the lower court's detailed reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere pericolo di reiterazione del reato recidiva non provata motivazione ordinanza ricorso inammissibile recidiva nell'infrazione criminalità persistente precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Poiché l'esecuzione del provvedimento consegue alla decisione di questa Corte, si deve provvedere ai sensi dell'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018
Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998
Rv.273994 - 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOLCE ALESSANDRO nato a TIVOLI il 29/05/1981 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 marzo 20213, il Tribunale del riesame d Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, applicava a Dolce Alessandro, indagato per il reato di rapina, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Dolce, osservando che l'ordinanza non conteneva alcuna motivazione in relazione alla possibile applicata recidiva, in quanto circostanza soggettiva, invocata dal Pubblico Ministero per via dell'esistenza di precedenti specifici privi di qualsiasi forma di riscontro, ma solo dallo stesso ipotizzati; era compito del giudicante verificare se la recidiva fosse in concreto indice di maggior pericolosità sociale con la conseguenza che f5"-- l'aumento di pena o la mancata diminuzione non ostava all'applicazione di un giudizio di prevalenza sulle circostanze.

Il difensore richiama poi alcune massime relative alla circostanza della premeditazione e lamenta una omissione della motivazione per ciò che atteneva un eventuale e paventato aumento di pena in relazione al menzionato mancato giudizio di prevalenza; osserva che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, non considerando altresì l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, avendo gli indagati una stabile abitazione; la misura applicata appariva quindi sproporzionata rispetto alla portata del fatto ed al tempo in cui era stato commesso il reato; né si era tenuto conto delle norme in materia di concorso di persone 1.2 Ulteriore censura -prosegue il difensore- andava individuata in sede di valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità e della prognosi di recidiva degli indagati; andavano valutati l'incensuratezza degli indagati e la loro giovane età; non esisteva, inoltre, il pericolo di fuga. 1.3 Il difensore eccepisce, infine, l'inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare richiesta, non essendovi proporzione tra la gravità del fatto e la misura applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del C 04/10/2018, C.

Rv.273994 - 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato, innanzitutto, gli indizi a carico dell'indagato (riconosciuto dalla persona offesa della rapina), la gravità del fatto, iI ruolo assunto da Dolce, la sanzione irrogabile (insuscettibile di sospensione condizionale, attesi i limiti edittali), i precedenti di polizia di Dolce, la mancata allegazione di circostanze relative alla situazione abitativa ai fini di poter applicare la misura degli arresti domiciliari.

A fronte della motivazione del Tribunale, che ha ritenuto il concreto pericolo che l'indagato, se sottoposto ad una misura meno restrittiva della custodia cautelare in carcere, potesse reiterare il reato per cui si procede, con l'ampia motivazione contenuta alle pagine 7 e 8 dell'ordinanza impugnata, il ricorso è totalmente generico, richiamando massime relative alle aggravanti della recidiva e della premeditazione (non contestate) ed astratte considerazioni sul concorso di persone nel reato; anche le censure sulla possibilità di applicare misure meno afflittive appaiono genericamente formulate, non essendo stato neppure dedotto quale sarebbe l'abitazione presso la quale l'indagato potrebbe scontare la misura degli arresti domiciliari.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché l'esecuzione del provvedimento consegue alla decisione di questa Corte, si deve provvedere ai sensi dell'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilQ il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg, esec, cod. proc. pen