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Ordinanza — n. 34882/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34882/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34882/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Mingiano Danilo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 10 marzo 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art.628 commi 1 e 3 n. 1 cod.pen.. 1.1 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata aveva riconosciuto erroneamente la sussistenza delle aggravanti di aver commesso il fatto con l'uso di arma e travisato, visto che proprio dagli atti di indagine emergeva la loro infondatezza 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.3 Il difensore rileva infine che del tutto apodittica appariva l'applicazione dell'art. 133 cod. proc. pen. reltivamente alla congruità della pena

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 133 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34882/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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infrazione privilegiata circostanza attenuante commisurazione della pena per rapina altri reati aggravamento della pena reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Il difensore di Mingiano Danilo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 10 marzo 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 133 cod. proc. pen
1.3 Il difensore rileva infine che del tutto apodittica appariva l'applicazione dell'art. 133 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGIANO DANILO nato a LECCE il 03/08/1989 avverso la sentenza del 10/03/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Mingiano Danilo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 10 marzo 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art.628 commi 1 e 3 n. 1 cod.pen.. 1.1 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata aveva riconosciuto erroneamente la sussistenza delle aggravanti di aver commesso il fatto con l'uso di arma e travisato, visto che proprio dagli atti di indagine emergeva la loro infondatezza 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.3 Il difensore rileva infine che del tutto apodittica appariva l'applicazione dell'art. 133 cod. proc. pen. reltivamente alla congruità della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso: infatti, il primo motivo propone censure di fatto sulla sussistenza delle aggravanti ed il secondo ed il terzo attengono alla concessione di attenuanti ed alla quantificazione della pena.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/07/2023 Il Consigliere estensore