Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of generic arguments and lack of specific motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by three defendants inadmissible. The defendants argued that the Court of Appeal lacked sufficient motivation regarding a request for a substitute penalty under Article 20-bis of the Penal Code. The court ruled that the appeal was barred because the defendants had previously agreed to the appellate court's sentencing decision, thereby waiving the right to raise any further grievances, including those of merit or procedural nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and the appellant has previously agreed to the lower court's decision, constituting a waiver of the right to contest the judgment in the subsequent appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUCIANO FIORENZO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/05/1991 LEGGE ANTONIO nato a TORREMAGGIORE il 12/12/1995 SACCO LUIGI nato a FOGGIA il 27/07/1990 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ("A
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Luciano Fiorenzo Pio, Legge Antonio e Sacco Luigi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale gli imputati erano stati conannati per i reati di cui agli artt. 648, 640 e 416 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413); con specifico riferimento al motivo di ricorso, si deve poi reilevare che la richiesta di sostituzione della pena era stata formulata "se del caso" (così la proposta di concordato), per cui nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. f-s 'i • • )
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.