Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by the defense inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The lower court had granted a plea bargain reducing the sentence, but the defense argued the reasoning was flawed and recidivism was improperly excluded. The court ruled that appeals can only challenge specific legal grounds like the expression of the defendant's will or the legality of the penalty, not general defects in the reasoning regarding the agreed sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when it relies on defects of motivation concerning the concrete determination of the penalty in a case involving a plea bargain, as such grounds fall outside the admissible grounds for review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da RESTIVO ANGELO n. a Catania il 10/4/1976 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 23/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza il Gip presso il Tribunale di Catania, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, applicava a Restivo Angelo la pena di anni quattro di reclusione ed euro 2mila di multa in relazione ai reati di rapina aggravata ed evasione ascrittigli in rubrica.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell' imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorrente lamenta vizi della motivazione circa la concreta determinazione della pena, oggetto di accordo pattizio, non consentiti in sede di legittimità.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside