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Ordinanza — n. 34879/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to late filing after statutory deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34879/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gasmi Aymen inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline. The defense argued for a new evaluation of subjective intent under Article 192 of the Code of Criminal Procedure, but the court focused on procedural timing. Since the judgment's reasoning was deposited within ninety days of the reading, the appeal window closed on May 26, 2022, rendering the May 27 filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for filing, calculated from the date the reasoning of the judgment is deposited.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal statutory deadline late filing Code of Criminal Procedure circostanza aggravante prova del dolo altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
1.1ì Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta 1'11 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce: 1.1.1 errata applicazione di legge in punto di valutazione ex art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASMI AYMEN ( CUI 03MITOJ) nato il 24/03/1989 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gasmi Aymen ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'11/01/2022 ,che aveva confermato la sentenza di primo grado cnella parte in cui aveva condannato Gasmi per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce: 1.1.1 errata applicazione di legge in punto di valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. della prova relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo el reato contestato e mancanza ed illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.1ì Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta 1'11 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva il 26 maggio 2022, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 27 maggio 2022.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci