Cassation court dismisses appeals against preventive seizure orders due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the defense inadmissible and ordered the payment of costs. The defense argued that the lower court failed to properly evaluate the evidence regarding the 'fumus reatus' and ignored procedural issues with intercepted conversations and a foreign-language vehicle title. The court rejected these claims, finding the appeals too generic and noting that the lower court had sufficiently explained the factual basis for the seizure orders based on intercepted communications and the defendants' own admissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 23 comma 8 D.L. 137/2020: Appeals against preventive seizure orders are inadmissible if they lack specific grounds or raise exceptions not raised during the review proceedings, as the lower court must have adequately explained the factual and legal basis for the measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da NEGRO REMO n. ad Alba 1'1/4/1969 BIANCHI ANNA n. a S. Maria Capua Vetere il 28/10/1975 NEGRO ROSA n. ad Asti il 3/1/2003 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Asti in data 10/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore degli indagati, Avv. Ferruccio Rattazzi
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Asti rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Negro Remo, Bianchi Anna e Negro Rosa avverso i decreti di sequestro preventivo emessi dal Gip del locale Tribunale in data 10/2/2023 nonché avverso il decreto di sequestro probatorio del P.m. del 13/2/2023 in relazione ai delitti ex art. 512bis cod.pen. ascritti agli indagati. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione con unico atto il comune difensore degli indagati, Avv. Ferruccio Rattazzi, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 125, 321, 324 cod.proc.pen. nonché dell'art. 512bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione.
Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata non ha correttamente valutato la sussistenza del fumus dei reati provvisoriamente ascritti ai ricorrenti con particolare riguardo alla finalità elusiva di misure di prevenzione, limitandosi a richiamare stralci delle conversazioni captate ritenute di valenza indiziante, senza tener conto che il dolo specifico non può essere desunto da meri timori personali ma deve essere oggettivamente riscontrabile oltre che concreto. Aggiunge che risultano illogiche e contraddittorie le considerazioni svolte in ordine alla pericolosità dei ricorrenti mentre le conversazioni intercettate sono inutilizzabili in quanto versate nel fascicolo del riesame dopo la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, senza che ne fosse dato avviso alla difesa.
Con riguardo al camper con targa tedesca il difensore assume di aver prodotto il certificato di proprietà del veicolo da cui risulta l'intestazione a Negro Remo, documento che il collegio cautelare non ha ritenuto di valutare perché in lingua straniera, senza procedere alla relativa traduzione. 3.11 ricorso congiunto, che lamenta la mancata dimostrazione del fumus in relazione ai delitti ex art. 512bis cod.pen. provvisoriamente ascritti agli indagati, è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte. 3.1 Deve innanzitutto rilevarsi l'assoluta indeterminatezza della doglianza in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali richiamate nell'ordinanza impugnata, trattandosi, peraltro, di eccezione non sollevata in sede di riesame e risultando dette fonti attendibilmente già note alla difesa in quanto costituenti parte dei materiali utilizzati nella fase di applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di Negro Remo e Bianchi Anna per gli stessi titoli posti a base dei provvedimenti di sequestro. 3.2 II collegio cautelare ha ampiamente spiegato che la gran mole degli elementi raccolti a carico dei prevenuti e l'ammissione degli addebiti da parte degli stessi integra un quadro che attinge uno spessore indiziario ben superiore a quello richiesto per l'adozione di misure cautelari reali e ha illustrato gli esiti captativi che sostengono l'accusa con particolare riguardo all'acquisito del fabbricato in Loc.
Poggio in Asti e del camper mod. Carthago, argomentando la sussistenza degli estremi costitutivi d'ordine materiale e psicologico delle contestate condotte di trasferimento fraudolento di valori. In particolare, l'ordinanza impugnata (pag.
14) ha sottolineato che dalle conversazioni intercettate in ambientale si apprezza nitidamente la consapevolezza degli indagati di essere potenziali destinatari di misure ablatorie in sede di prevenzione, attesa l'assenza di capacità reddituale del nucleo familiare, che godeva del sostegno del reddito di cittadinanza, l'ingente disponibilità di danaro contante e di beni di lusso e i precedenti per reati contro il patrimonio iscritti a carico dei coniugi Negro Remo e Bianchi Anna. 3.3 Quanto alla pretesa proprietà del camper in capo a Negro Remo, la capacità dimostrativa del documento in lingua tedesca prodotto dalla difesa è stata persuasivamente confutata dal collegio cautelare (pag.
10) che ha richiamato il dato emergente dalle intercettazioni secondo cui al mezzo, utilizzato in Italia, venivano periodicamente cambiate le targhe, procacciate illecitamente in Germania, al fine di eludere gli accertamenti delle autorità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 lugli