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Ordinanza — n. 34873/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding penalty calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a second-instance plea bargain sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued the lower court failed to address criminal responsibility and generic mitigating circumstances, but the court noted these issues were waived or already resolved in the first instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against plea bargains, only specific grounds regarding consent and content are admissible, while waived reasons and penalty determination errors are excluded unless they constitute illegal sanctions.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds penalty calculation mitigating circumstances waived reasons second instance procedural costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Catania con sentenza ex art. 599 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Catania con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sezione 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv.
Sezione 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
Sezione 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
Sezione 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
276102 - 01; Sezione 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv.
Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Sezione 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachara
Sezione 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachara, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO' GAETANO nato a CATANIA il 09/09/1985 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 11/10/2022, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Gaetano Spanò con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 25/1/2022, rideterminandola in anni due mesi otto giorni venti di reclusione ed euro novecentoquaranta di multa.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte territoriale tenuto in debito conto le doglianze difensive. Deduce, altresì, carenza della motivazione con riferimento alla commisurazione della pena ed alla negazione delle «circostanze attenuanti generiche senza indicare alcuna circostanza da cui si possa dedurre - invece - un giudizio di equiparazione o \ prevalenza tra le stesse».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti. 1.2 Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sezione 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01;

Sezione 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sezione 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che, «in tema di "patteggiannento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01;

Sezione 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachara, Rv. 274522 - 01). In altri termini, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato. 1.3 Nel caso di specie, inoltre, il profilo di doglianza relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è anche aspecifico, posto che non si confronta con la sentenza impugnata, da cui risulta che la Corte territoriale, in aderenza all'accordo delle parti, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti ed alla recidiva.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R