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Ordinanza — n. 34871/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal by non-authorized party for lack of standing under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused rather than through a qualified legal representative. The lower court confirmed the conviction based on generic mitigating circumstances, but the appellant lacked the legal standing to challenge the decision directly. Consequently, the court applied the rule of de plano treatment for unauthorized appeals, ordering the dismissal and awarding costs to the state.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed by the accused personally without a qualified lawyer are inadmissible and must be treated de plano.

Parole chiave

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lack of standing unauthorized appeal de plano procedure qualified lawyer procedural admissibility condono delle spese procedurali censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEHAIDEHI HAMZA ( CUI 031XPZ5 ) nato il 05/11/1983 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano in data 12 aprile 2021 nei confronti di DEHAIDEHI HAMZA; rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigli p o,3 e Estensore Il Presidente