Cassation court dismisses appeal against non-appealable order as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged order was non-appealable under the Code of Criminal Procedure. The lower court had rejected a complaint regarding a prosecution dismissal, ruling that the resulting order could not be contested via the specified appeal mechanism. Consequently, the higher court affirmed the inadmissibility, citing the specific statutory provisions that limit appeals against such procedural determinations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410 bis, comma 3; Art. 591, lett. b) cod. proc. pen.: Appeals against orders resulting from complaints are inadmissible as they lack the nature of a reviewable decision, unless an abnormality is proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDOLO ILARIO nato a MILANO il 14/01/1959 parte offesa nel procedimento nei confronti di FUOTI GIOVANNI nato a VARESE il 30/05/1979 avverso l'ordinanza del 13/02/2023 del Tribunale di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Varese, con ordinanza in data 13 febbraio 2023, rigettava l'istanza di reclamo proposta ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Varese del 16 luglio 2022; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione non consentita, poiché l'ordinanza pronunciata all'esito del reclamo proposto ha natura di provvedimento non impugnabile (art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv. 275723 - 0; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, Rv. 273875 - 0), esclusa l'ipotesi dell'abnormità del provvedimento (ipotesi non dedotta, né sussistente, nella specie); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. b), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigliere Estensore Il Preside