Cassation court dismisses appeal claiming evidence misrepresentation and denial of mitigating circumstances in robbery conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marcello Verrecchia's appeal inadmissible, upholding his conviction for aggravated robbery and related offenses. The defense argued that the appellate court misused surveillance footage from a different incident and failed to consider mitigating circumstances due to the minor nature of the damages. The court rejected these claims, affirming that the conviction rested on reliable witness testimony, DNA evidence, and vehicle tracking data, while noting the defendant's prior record justified the denial of leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's conviction relies on consistent documentary and testimonial evidence, and the alleged misrepresentation of facts lacks decisive probative value or is outweighed by the defendant's criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da VERRECCHIA MARCELLO n. a Milano il 28/12/1979 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 28/11/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria di replica a firma del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Gup del Tribunale di Monza che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato il Verrecchia responsabile dei reati in rubrica ascrittigli ovvero della rapina impropria consumata il 14/10/2021 in Paderno Dugnano e connesse lesioni aggravate ai danni di Ribaudo Silvana nonché della rapina aggravata commessa in Cologno Monzese il 18/10/21 e connesso porto abusivo di arma bianca. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Benedetto Maria Bonomo, deducendo: 2.1 il vizio della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla affermata responsabilità per il delitto di rapina aggravata di cui al capo C) in quanto entrambi i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento sulla base di una prova inesistente, asserendo che l'uso di un coltello durante l'azione delittuosa avrebbe trovato riscontro nelle riprese della videocamera di sorveglianza installata all'interno del supermercato di Cologno Monzese sebbene in atti non risultino immagini estrapolate dalle telecamere e il legale rappresentante del supermercato in sede di denunzia abbia precisato che l'esercizio non era dotato di impianto di videosorveglianza.
Il riferimento al rapinatore ripreso nell'atto di estrarre un coltello puntandolo al petto del cassiere richiama i fotogrammi relativi ad un diverso episodio delittuoso oggetto di stralcio. Aggiunge il difensore che la sentenza impugnata è incorsa in una evidente contraddittorietà motivazionale, non essendovi corrispondenza tra la prova posta a base della decisione su un aspetto essenziale della regiudicanda e le risultanze processuali relative all'episodio sub C). Inoltre, gli altri elementi acquisiti sono privi di spessore indiziante in quanto la descrizione del rapinatore fornita da pp.00. e testi presenti all'episodio non è corrispondente a quella fornita dalla cassiera in relazione all'illecito consumato alcuni giorni prima in Paderno Dugnano; l'individuazione della vettura Mini Cooper con cui il rapinatore si era allontanato è stata effettuata sulla base di rilevazioni della videosorveglianza comunale a distanza di parecchi minuti dalla consumazione della rapina e non vi è alcuna certezza che la bottiglia sulla quale sono state rilevate le impronte del prevenuto fosse quella esibita alla cassa dal prevenuto.
Il difensore sostiene che, anche a voler ritenere affidabile l'identificazione nell'imputato del rapinatore, non si rinviene in atti alcun elemento che attesti il possesso e l'uso dell'arma per intimorire il cassiere sicché doveva essere esclusa la relativa aggravante come pure la penale responsabilità del ricorrente per la contravvenzione ex art. 4 L.110/75; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.e di cui all'art. 62 bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata omesso di considerare l'esiguità del danno cagionato dalle due rapine contestate e l'assenza di evidenze circa significativi esiti lesivi in relazione al capo B).
Aggiunge che la Corte di merito ha negato le circostanze attenuanti generiche sulla base del comportamento processuale del ricorrente, nonostante l'esercizio del diritto al silenzio non possa essere considerato elemento sfavorevole di carattere decisivo per fondare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Alla luce del conforme scrutinio delle fonti di prova effettuato dai giudici di merito, la prova della responsabilità dell'imputato per il capo C) riposa sulla puntuale ricostruzione della p.o. Alvarenga, stimata dai giudici di merito del tutto attendibile, e sulla identificazione delle plurime impronte papillari repertate sulla bottiglia d'acqua maneggiata dal prevenuto e poggiata in prossimità della cassa al momento della consumazione della rapina. Contribuisce a delineare un quadro dotato di concludente spessore indiziario l'allontanamento del rapinatore su una autovettura Mini Cooper ripresa dal sistema rilevazione targhe del Comune e risultata nella disponibilità del ricorrente. Deve, pertanto escludersi il dedotto travisamento della prova di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata giacché i giudici d'appello (pag.
4) in relazione al quarto motivo di gravame concernente la rapina consumata in Cologno Monzese il 18/10/2021 hanno richiamato a sostegno del giudizio di responsabilità " il confronto tra le fotografie scattate dai Carabinieri di Rho e le immagini estrapolate dai filmati delle telecamere di videosorveglianza inerenti la rapina del 14/10/2021..." senza alcun riferimento all'avvenuta acquisizione di videoriprese direttamente concernenti l'episodio in esame. Deve ulteriormente osservarsi che il vizio dedotto, anche a volerne ritenere la sussistenza, è privo di decisività in ragione dell'avvenuta acquisizione di fonti probatorie dichiarative e documentali dotate di autonoma e conclusiva valenza dimostrativa in ordine all'addebitabilità dell'illecito al prevenuto.
2. Generiche e, comunque, manifestamente infondate risultano le doglianze sull'apparato circostanziale, avendo la Corte d'appello debitamente scrutinato e motivatamente disatteso i rilievi difensivi, argomentando in ordine all'impossibilità di qualificare come particolarmente tenue il pregiudizio economico conseguente alle rapine contestate e negando il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del recente e specifico precedente che milita a carico del prevenuto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu