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Sentenza — n. 34857/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for receiving stolen goods, rejecting passenger liability claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Pascaru and Grigore inadmissible, upholding their convictions for receiving stolen vehicles. The defense argued that Grigore, merely a passenger, could not be liable for receiving without proof of his specific knowledge or intent, while the prosecution contended his presence and silence implied awareness. The court rejected these arguments, ruling that the lower courts correctly inferred his guilty knowledge from the lack of plausible explanations for the vehicle's origin and his failure to provide credible details about its provenance.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The crime of receiving is established when the recipient knowingly handles property with illicit origin, and such knowledge can be inferred from the absence of plausible explanations regarding the item's acquisition and the recipient's failure to provide credible details about its provenance.

Parole chiave

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receiving stolen goods criminal liability knowledge of illicit origin inference of intent passenger liability criminal appeal inadmissible appeal responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Violazione di legge in relazione alla penale responsabilità dell'imputato Grigore Eduard per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
In tali termini, nulla aggiungendo la nota difensiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili; consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
art. 648 cod. pen
Violazione di legge in relazione alla penale responsabilità dell'imputato Grigore Eduard per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In tali termini, nulla aggiungendo la nota difensiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili; consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi
Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino
Sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti
246324 - 01; Sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv.
Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017
Sez. 2, n. 12763 dell'11/03/2011
270292-01; Sez. 2, n. 12763 dell'11/03/2011, Mbaye, Rv.
Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante
12763 dell'11/03/2011; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv.
Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli
258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PASCARU IONUT GEORGE nato il 30/04/1996 GRIGORE EDUARD nato il 17/04/1991 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letta la requisitoria in atti del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022

RITENUTO IN FATTO

Pascaru Ionut George e Grigore Eduard ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/03/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Foggia, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia, in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 337 cod. pen. (capo A) e 110 e 648 cod. pen. (capo B), con la recidiva specifica ed infraquinquennale per Grigore Eduard.

1. I ricorrenti, con due motivi, deducono: 1.1. Violazione di legge in relazione alla penale responsabilità dell'imputato Grigore Eduard per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. «in ordine ai profili del dolo e del concorso» ed «illogicità della motivazione rispetto all'assenza di prove nel concorso» per avere la Corte d'appello ritenuto l'imputato responsabile del delitto di ricettazione nonostante si trovasse come trasportato a bordo di un veicolo che il coimputato aveva ammesso di avere rubato. 1.2. «Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del Pascaru sulla commissione del furto» per avere la Corte d'appello ritenuto «erroneamente e comunque senza motivazione coerente e sufficiente» inattendibile la dichiarazione del Pascaru ove ammetteva di aver sottratto personalmente il veicolo "Peugeout 206", di talché il reato di cui al capo B) avrebbe dovuto essere riqualificato in furto.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, con requisitoria del 12/06/2023, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'imputato Grigore Eduard, con declaratoria di inammissibilità del ricorso del coimputato.

3. Con nota di conclusione del 26/06/2023, la difesa degli imputati ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1-2. Nella prospettazione difensiva, l'esclusione di responsabilità del Grigore - quale passeggero che risultava trasportato nell'auto di provenienza furtiva condotta dal Pascaru - si fonda sulla circostanza che il veicolo fosse nell'esclusiva disponibilità del coimputato che lo conduceva, il quale ha dichiarato di essere l'autore del furto del mezzo. I giudici di merito, con congrua motivazione che vale a rendere manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, hanno ritenuto tale versione del tutto inattendibile, in ragione della sua genericità, non essendo state indicate - a fronte di un apprezzabile intervallo temporale tra il furto e il fermo degli imputati - le modalità e le circostanze di tempo e di luogo in cui il Pascaru avrebbe commesso il furto del mezzo.

Di conseguenza, venuta meno l'attendibilità di una versione che riconduca all'esclusiva disponibilità del coimputato Pascaru l'auto di provenienza delittuosa, nessuna manifesta illogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata per avere ricavato dalla precipitosa fuga degli imputati all'alt intimato loro dai carabinieri e dalla violenta resistenza operata ai danni dei militari al fine di sottrarsi al fermo di p.g., un significativo indice dell'occultamento di una pregressa disponibilità del veicolo in capo ad entrambi, in ragione di una pregressa ricezione di carattere illecito di cui avevano piena contezza.

Pertanto, i giudici di merito risultano avere fatto corretta applicazione dei seguenti principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: - «l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto» (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01; Sez. 2, n. 12763 dell'11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863-01; Sez. 2, n. 2534 del 27/02/1997, Della Ciana, Rv. 207304-01) e non «occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955); - «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto» (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01); - «la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede» (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458;

Sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); - «l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto» (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718). Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito da parte di entrambi gli imputati.

Ciò esclude la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza di legittimità effettuato dal ricorrente, in virtù della quale «non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso» (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, non mass.;

Sez. 2, n. 12763 dell'11/03/2011; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689-01). Si tratta, invero, di orientamento che attiene alla «sola successiva condotta» di utilizzo del bene, unitamente agli autori materiali del reato, seppure nella consapevolezza della provenienza illecita dello stesso, evenienza che, come in precedenza evidenziato, è stata motivatamente esclusa dalla ricostruzione fatta propria dalle sentenze di merito.

3. In tali termini, nulla aggiungendo la nota difensiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili; consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazio