Sentenza — n. 34848/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Torino con sentenza del 18/5/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 21/5/2020, assolveva Tatiana Bassi e Giovanni Lopez dal reato di cui al capo A), riduceva la pena e confermava nel resto l'impugnata sentenza. Tatiana Bassi, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 cod. pen., 35 e 48 del D.Lgs. n. 274/2000 ed alla manifesta illogicità della motivazione. Osserva, in particolare, la difesa che la Corte territoriale ha errato nel non applicare la disposizione di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000, che prevede una speciale causa di estinzione del reato, in conseguenza di condotte riparatorie in favore della persona offesa; che non è necessario per l'applicabilità di detto istituto che il processo si sia incardinato ab origine innanzi al giudice di pace.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 581 cod. pen, art. 635 cod. pen, art. 63 D.Lgs. n. 274/2000, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34848/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Tatiana Bassi. 2.1 Infondato è il primo motivo. Ed invero, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado con l'assoluzione dell'imputata dal reato di cui al capo A) e la conferma della penale responsabilità per il solo reato di percosse, la Corte territoriale ha correttamente applicato il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, lett. b), D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. Ritiene il Collegio che in linea generale ed astratta avrebbe dovuto trovare applicazione anche l'istituto disciplinato dall'art. 35 dello stesso decreto, segnatamente la disposizione di cui al comma 3 (Sezioni Unite, n. 28908 del 27/9/2018, Balais, Rv. 275869 - 01).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BASSI TATIANA nato a TORINO il 13/07/1976 LOPEZ GIOVANNI nato a CHIVASSO il 06/04/1978 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione al primo motivo del ricorso di Bassi Tatiana e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto; dichiararsi inammissibile il ricorso di Lopez Giovanni; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 18/5/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 21/5/2020, assolveva Tatiana Bassi e Giovanni Lopez dal reato di cui al capo A), riduceva la pena e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
2. Tatiana Bassi, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 cod. pen., 35 e 48 del D.Lgs. n. 274/2000 ed alla manifesta illogicità della motivazione. Osserva, in particolare, la difesa che la Corte territoriale ha errato nel non applicare la disposizione di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000, che prevede una speciale causa di estinzione del reato, in conseguenza di condotte riparatorie in favore della persona offesa; che non è necessario per l'applicabilità di detto istituto che il processo si sia incardinato ab origine innanzi al giudice di pace.
In altri termini, una volta diventato il reato di competenza del giudice di pace, il Tribunale deve applicare sia le sanzioni contemplate dal D.Lgs. n. 274/2000, che gli altri istituti previsti nel processo davanti al giudice di pace, con la conseguenza che l'imputata avrebbe dovuto essere rimessa in termini per consentirle di porre in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 35 citato. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Rileva che sul punto manca una specifica motivazione in ordine alla posizione della Bassi, atteso che si fa riferimento alle modalità della condotta violenta da parte degli imputati, ma non si spiega perché la ricorrente sia considerata immeritevole del loro riconoscimento. 2.2 Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ai sensi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza di motivazione con riferimento alle statuizioni civili. Evidenzia che la Corte territoriale, limitandosi a confermare quanto già deciso dal giudice di prime cure, non spiega in che misura la Bassi abbia contribuito a cagionare il danno economico lamentato dalla parte civile.
3. Giovanni Lopez, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 635 cod. pen. ed alla manifesta illogicità della motivazione. Ritiene che la Corte territoriale erri laddove afferma che, per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen., non sia necessaria l'attribuzione ad ogni singolo soggetto concorrente il danneggiamento di specifici beni, specie in considerazione del fatto che la norma incriminatrice prevede distinte condotte alternative.
Dunque, è necessario accertare ed individuare precisamente ogni singola specifica res oggetto di deterioramento da parte di colui che è chiamato a risponderne. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), 2 cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva come sia illogica la motivazione laddove non riconosce le circostanze attenuanti generiche in ragione delle modalità violente della condotta, sol che si consideri che la violenza è elemento costitutivo della fattispecie di danneggiamento. 3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 635, comma terzo e 163 cod. pen. ed alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Evidenzia che la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, trincerandosi nuovamente dietro le modalità violente della condotta criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Tatiana Bassi è destituito di fondamento e va, dunque, rigettato, mentre quello di Giovanni Lopez deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il ricorso di Tatiana Bassi. 2.1 Infondato è il primo motivo. Ed invero, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado con l'assoluzione dell'imputata dal reato di cui al capo A) e la conferma della penale responsabilità per il solo reato di percosse, la Corte territoriale ha correttamente applicato il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, lett. b), D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. Ritiene il Collegio che in linea generale ed astratta avrebbe dovuto trovare applicazione anche l'istituto disciplinato dall'art. 35 dello stesso decreto, segnatamente la disposizione di cui al comma 3 (Sezioni Unite, n. 28908 del 27/9/2018, Balais, Rv. 275869 - 01).
Ed invero, l'art. 63 D.Lgs. n. 274/2000 prevede che nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4 dello stesso decreto siano giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, come nella fattispecie in esame, debbano trovare applicazione non solo le diverse e specifiche sanzioni irrogate dal giudice di pace, ma - in quanto applicabili - anche gli istituti che più caratterizzano questa giurisdizione, tra cui, appunto, le condotte riparatorie di cui all'art. 35, norma espressamente citata («in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44», recita l'art. 63 in discorso).
Dunque, erra la Corte territoriale laddove limita l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000 alle sole ipotesi in cui il processo si sia incardinato ab origine innanzi al giudice di pace. Tuttavia, rileva il Collegio che l'imputata già all'esito del giudizio di primo grado - poiché i fatti contestati al capo B) erano stati riqualificati come percosse - ben avrebbe potuto procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante il risarcimento ed alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, così determinando l'estinzione del reato; che nulla ha fatto in tale direzione, limitandosi solo con i motivi di appello a chiedere un termine per poter provvedere in tal senso (la ricorrente avrebbe, invece, potuto corredare l'impugnazione con la prova di aver risarcito il danno causato) e ancor oggi a reiterare la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 35 citato, non avendo ancora provveduto a risarcire la persona offesa.
Dunque, l'imputata - tenuto conto della scansione temporale degli atti del procedimento come sopra descritta - non può dolersi della mancata applicazione del disposto dell'art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000. 2.2 Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, perché manifestamente infondati. Va premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di statuizioni civili, una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri di valutazione.
Ciò posto, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha con motivazione congrua, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto di dover confermare la decisione del giudice di primo grado in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, indicando le modalità violente oltre che gratuite della condotta criminosa, posta in essere congiuntamente da tutti gli imputati, la reiterazione degli atti violenti, l'intensità del dolo e la mancanza di segnali di resipiscenza; quanto alle statuizioni civili, è sufficiente evidenziare che l'azione criminosa è stata posta in essere in concorso, di talché correttamente i danni cagionati sono stati posti solidalmente a carico di tutti gli imputati e le parti sono state rimesse davanti al giudice civile per la quantificazione.
In ogni caso, entrambe le sentenze - ed in particolare anche quella di appello - descrivono specificamente la condotta della Bassi, specie nei confronti di Hu Suwen, per cui le statuizioni civili sono la conseguenza della condotta che nelle due sentenze è specificamente attribuita all'imputata.
3. Il ricorso di Giovanni Lopez. 3.1 Inammissibile, perché manifestamente infondato, è il primo motivo. Ed invero, la sentenza di appello dà conto della distruzione di porte, utensili e soprammobili del locale posta in essere congiuntamente da tutti gli imputati e ciò appare sufficiente per l'integrazione del reato a carico di tutti. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare come «nell'ambito di un'azione collettiva unitaria, che si svolge in un unico contesto spaziale e temporale, la condotta del singolo, anche in assenza di un previo concerto, si leghi a quella degli altri ... compartecipi, anche in ragione di intese improvvise in cui la consapevolezza di concorrere è unilaterale: in tal senso il fatto diventa unico e di tutti» (Sezione 6, n. 54424 del 27/4/2017, Calabrò, Rv. 274680 - 04). 3.2 Il secondo motivo è inammissibile perché non consentito, in quanto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del motivo di ricorso in esame, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).
Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a muovere critiche generiche ed assertive, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Orbene, la Corte territoriale ha fondato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non solo sulle modalità violente della condotta criminosa, ma anche - come già evidenziato con riferimento alla posizione della coimputata - sulla reiterazione degli atti violenti, sull'intensità del dolo, sintomatica della pervicacia nel delinquere e sulla mancanza di segnali di resipiscenza. Trattasi di motivazione congrua ed esente da profili di illogicità, che, dunque, non è censurabile in questa sede. 3.3 II terzo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Ed invero, dirimente risulta la circostanza per cui la Corte territoriale ha effettuato una prognosi sfavorevole in ordine al comportamento futuro del Lopez (pagina 17 della sentenza impugnata) alla luce della condotta violenta e di quella successiva di danneggiamento, con la conseguenza che la disciplina dell'art. 635, comma quarto, cod. pen. non può trovare applicazione, posto che presuppone un previo giudizio favorevole in ordine alla non reiterazione di analoghe condotte delittuose.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso della Bassi segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del Lopez segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Rigetta il ricorso di Bassi Tatiana, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Lopez Giovanni, che cond