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Ordinanza — n. 34811/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing proportionality and lack of acquittal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Bonanno and Dzolic inadmissible. Bonanno argued for reduced sentencing due to unawareness of a second aggressor, while Dzolic claimed the judgment lacked reasoning on sentencing proportionality and potential non-punishment. The court rejected these grounds because the law strictly limits cassation appeals against plea bargain sentences to specific legal errors, excluding challenges to sentencing proportionality or the absence of acquittal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific legal grounds, excluding challenges to the proportionality of the penalty or the lack of reasoning regarding acquittal conditions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing limits sentencing proportionality review acquittal reasoning omission Italian criminal procedure errore nella commisurazione della pena concorso materiale di reati adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Dejan Dzolic ha lamentato il difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena e all'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod.
Art. 133 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 648 cod. pen
895/1967 nonché, Dzclic, all'art. 648 cod. pen.
art. 448 - bis cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Dejan Dzolic ha lamentato il difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena e all'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod.
art. 133 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509
sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO FRANCESCO nato a Catania il 30/03/1971 DZOLIC DEJAN nato a Milano il 06/02/1992 avverso la sentenza in data 22/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di MILANO, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio FATTO E DIR:IETTO Nell'interesse di Francesco Giuseppe Bonanno e di Dejan Dzolic è stato proposto dai rispettivi difensori di fiducia ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Milano emessa il 22/03/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati dii cui agli art. 110„ 628, primo e terzo comma n.1, 497-ter cod. pen., 2,4, 7 I. 895/1967 nonché, Dzclic, all'art. 648 cod. pen. (capi 15, 16, 17, 18 della rubrica).

Francesco Giuseppe Bonanno ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 59, secondo comma cod. pen., in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n.1, cod. pen., posto che dalle risultanze istruttorie era emersa l'inconsapevolezza circa la presenza di un secondo aggressore sì da escludersi l'aggravante delle più persone riunite. Dejan Dzolic ha lamentato il difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena e all'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. peri.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; ricorso Bonanno); sono esclusi altresì - con riferimento al ricorso Dzolic - motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come san2lone non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti all'applicazione delle circostanze del reato - contestate, nel caso di specie, sulla base di meri rilievi fattuali - o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (cfr. sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2023 Il Consigliere e