Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34810/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as non-exclusion of non-punishment was not a statutory ground for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's claim regarding the failure to assess non-punishment grounds did not fall within the statutory list of admissible appeals for plea bargain sentences. The appellant argued that the lower court omitted an assessment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted this specific ground is excluded from the narrow scope of Article 448-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The grounds for filing a cassation appeal against a plea bargain sentence are exhaustive, and the omission of an assessment of non-punishment or extinction of the crime under Article 129 is not included in the admissible list.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence non-punishment assessment exhaustive list of grounds Article 448-bis c.p.p. concorso materiale di reati perseguimento penale per truffa concordato stragiudiziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448 — bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha eccepito il ricorrente l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ha eccepito il ricorrente l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non ernergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 2, sent. n. 4727 dell'11/01/2018
(motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato); per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile (Cass. sez. 2, sent. n. 4727 dell'11/01/2018 - dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI ANDREA nato a Barletta il 28/06/1974 avverso la sentenza in data 09/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di RIMINI, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio FATTO E DIR:IETTO Nell'interesse di Andrea Leonetti è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Rimini emessa il 09/11/2022, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di associazione a delinquere e di truffa aggravata, di cui ai capii, 19, 21, 24 e 26 della rubrica.

Ha eccepito il ricorrente l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448 — bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato); per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile (Cass. sez. 2, sent. n. 4727 dell'11/01/2018 - dep. 01/02/2018 - Rv. 272014).

Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non ernergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr