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Ordinanza — n. 34809/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived mitigation and non-legal penalty determination in robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34809/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a specific mitigation and a comparative sentencing review, but these grounds were either waived by the parties or did not constitute a legal defect in the imposed sentence. The court ruled that the appellate court correctly applied the statutory exclusion of comparative sentencing for aggravated robbery committed within a dwelling, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 628, comma 5 cod. pen. The appeal is inadmissible if it relies on waived grounds or fails to demonstrate an illegality in the penalty determination, particularly when statutory provisions exclude comparative sentencing for specific aggravated crimes.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived mitigation robbery sentencing comparative sentencing dwelling aggravation cassation procedure penal sanctions risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to Cristofori, lamentando violazione dell'art. 606 lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 628, comma 5 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione .della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI AHMET nato il 02/01/1989 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 10 marzo 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Modena del 31 maggio 2022, applicava ad Uruci Ahmet in ordine ai reati di rapina ed altro allo stesso ascritti la pena concordata tra le parti di anni 3, mesi 7, giorni 25 di reclusione ed C 1330,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to Cristofori, lamentando violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. ed al giudizio di comparazione effettuato a seguito della concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile. Ed invero, va rammentato come, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione .della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

Nel caso di specie il ricorso risulta avanzato per motivi o rinunciati (la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. esclusa dalla valutazione operata dalle parti), ovvero non integranti alcuna illegalità delle pena inflitta. Ed invero, correttamente il giudice di appello ha stabilito la pena base avuto riguardo alla sanzione prevista per la rapina aggravata senza porre in comparazione la circostanza di cui all'art.628 comma :3 n. 3 bis cod.pen. con le concesse attenuanti generiche, stante l'inequivocabile disposto del comma quinto della stessa norma che, al fine di punire più gravemente taluni fatti ritenuti maggiormente pericolosi e di particolare allarme sociale, esclude il giudizio di bilanciamento nei casi di consumazione della rapina all'interno del domicilio.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 luglio 2023 IL CONSIGLI E