Criminal appeal dismissed for lack of standing due to personal filing by non-lawyer after 2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 procedural reform. The defendant argued for direct representation, but the court noted that only qualified lawyers are permitted to file appeals under the new rules. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by a defendant after the 2017 reform are inadmissible due to lack of standing, as only qualified lawyers may submit such requests.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ PONCE IVAN RONALDINO nato il 05/11/1992 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 30 giugno 2015 che aveva condannato Perez Ponce Ivan Ronaldino alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, delegando al deposito dell'att. l'avv.to Valente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella del 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. che autorizza al ricorso per cassazione soltanto i difensori abilitati.
Peraltro, la firma digitale apposta nell'atto da parte dell'avv.tD Valerio Valente risulta sottoscritta da avvocato non cassazionista così che il ricorso è in ogni caso proposto da soggetto non legittimato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen.,. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 13 luglio 2023 IL CONSIGLI EST. Igrazio 7rdo IL PRESIDENTE Elisabetta Ros ( Depositato In Cancelleria