Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a special bar attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Albano Giuseppe, filed the petition personally rather than through a lawyer enrolled in the special bar. The court held that under the 2017 legislative reform, criminal appeals must be signed by special bar attorneys, rendering personal filings invalid. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Criminal appeals must be filed by lawyers enrolled in the special bar; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Albano Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 14/12/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui all'art.635 cod. pen. (danneggiamento di beni appartenenti all'amministrazione penitenziaria) 2. Il ricorrente deduce «l'erronea interpretazione ed inosservanza della giurisprudenza della Suprema Corte e la violazione dell'art. 111 Cost.».
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agii artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636 -01; Sez. 5, sentenza n. 18135 del 25/03/2019, Rv. 276039 -01).
4. In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.1v11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis