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Ordinanza — n. 34807/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a special bar attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34807/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Albano Giuseppe, filed the petition personally rather than through a lawyer enrolled in the special bar. The court held that under the 2017 legislative reform, criminal appeals must be signed by special bar attorneys, rendering personal filings invalid. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Criminal appeals must be filed by lawyers enrolled in the special bar; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility special bar attorney requirement personal filing invalidity Cassation procedure rules legislative reform 2017 abbandono del procedimento penale allegazioni di persecuzione contraddittorie domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 616 c.p.p.
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 111 Cost
Il ricorrente deduce «l'erronea interpretazione ed inosservanza della giurisprudenza della Suprema Corte e la violazione dell'art. 111 Cost.».
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv.
Sez. 5, sentenza n. 18135 del 25/03/2019
274636 -01; Sez. 5, sentenza n. 18135 del 25/03/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Albano Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 14/12/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui all'art.635 cod. pen. (danneggiamento di beni appartenenti all'amministrazione penitenziaria) 2. Il ricorrente deduce «l'erronea interpretazione ed inosservanza della giurisprudenza della Suprema Corte e la violazione dell'art. 111 Cost.».

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agii artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636 -01; Sez. 5, sentenza n. 18135 del 25/03/2019, Rv. 276039 -01).

4. In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.1v11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis