Cassation appeal dismissed as inadmissible for missing non-prosecution grounds under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the exclusion of criminal liability or extinction of the crime under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for non-prosecution, but the Court held that such grounds are not among the exhaustive reasons for a cassation appeal against a plea-bargain sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The reasons for filing a cassation appeal against a plea-bargain sentence are exhaustive, excluding the failure to establish non-prosecution or extinction of the crime under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE BASILICATA nato a Novara il 28/12/2001 avverso la sentenza in data 03/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di NOVARA, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio FATTO E DIR:IETTO Nell'interesse di Gabriele Basilicata è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Novara emessa il 03/03/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso, lesioni e ricettazioni, di cui ai capi 1, 2 e 3 della rubrica.
Ha eccepito il ricorrente l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448 — bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato); per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile (Cass. sez. 2, sent. n. 4727 dell'11/01/2018 - deo. 01/02/2018 - Rv. 272014).
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non ernergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2023 Il C