Italian Court dismisses appeal against sentencing for citing non-exhausted acquittal grounds under Art. 448 CP. The appeal is inadmissible because it challenges the application of the penalty rather than the conviction itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniel Tacchi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Tacchi challenged the sentencing judgment by arguing the court failed to verify acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds listed in Article 448, which do not include challenges to the lack of acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds such as legal qualification errors and cannot challenge the failure to verify acquittal causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCHI DANIEL nato in Colombia il 20/02/2000 avverso la sentenza del 25/01/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano con sentenza del 25/1/2023 applicava a Daniel Tacchi - su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero - la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro millecinquecento di multa per i reati ascrittigli, così rideterminata a seguito della ritenuta continuazione con altri reati già giudicati con sentenze irrevocabili.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 ID,Fs, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;
Sezione 6, n. 1 .032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 13 lugli