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Sentenza — n. 34803/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against jurisdictional ruling for failing to notify defense before de plano inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without prior notification to the defense counsel. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by ruling on jurisdictional competence without a hearing and by contradictorily assigning conflicting courts. The court rejected these claims, holding that the law permits de plano inadmissibility rulings without contradictorial proceedings and that the first-instance judgment correctly identified competent judges.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 2; Art. 601 c.p.p.; Art. 568, comma 2 c.p.p.; Art. 28 c.p.p.; Art. 127 c.p.p.: The court may declare an appeal inadmissible de plano without contradictorial proceedings, and rulings on jurisdictional incompetence are generally not appealable unless the competent judge is not indicated.

Parole chiave

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de plano inadmissibility jurisdictional incompetence contradictorial proceedings notification of defense conflict of interest risoluzione del conflitto giurisdizionale declinatoria di competenza inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 2 c.p.p.
pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591 comma 2 cod.
Art. 601 c.p.p.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Panico, eccependo la violazione dell'art. 601 cod.
Art. 568, comma 2 c.p.p.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, deve essere ribadito che "i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod.
Art. 28 c.p.p.
pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod.
Art. 127 c.p.p.
Inoltre, deve essere ribadito che "è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata de plano , senza l'instaurazione del contradittorio nelle forme previste per il procedimento carnerale dall'art. 127 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 601 cod. proc. pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Panico, eccependo la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.
articolo 25 della costituzione
art. 28 cod. proc. pen
pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
Inoltre, deve essere ribadito che "è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata de plano , senza l'instaurazione del contradittorio nelle forme previste per il procedimento carnerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019
Sez. 6, n. 52002 del 2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANICO FERDINANDO nato a NOLA il 17/07/1962 avverso l'ordinanza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2023, dichiarava inammissibile l'appello proposto da Panico Ferdinando avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza del predetto Tribunale per essere competente per alcuni reati il Tribunale di Napoli e per altri il Tribunale di Noia. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Panico, eccependo la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza di inammissibilità dell'appello era stata pronunciata senza procedere preliminarmente alla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione degli artt. 16, 21 e 23 cod. proc. pen. in quanto, secondo le regole generali della competenza, per i capi di imputazione n. 16 e 37 era competente il Tribunale di Noia: l'ordinanza impugnata era contraddittoria, atteso che secondo i giudici di appello la sentenza di primo grado sarebbe stata impugnabiie solo nell'ipotesi in cui non fosse consentita la denuncia del conflitto di interesse, cosa che non si verificava nel caso in esame avendo i giudici di primo grado indicato con chiarezza il giudice ritenuto competente; tale motivazione, oltre a privare l'imputato dell'esercizio del proprio diritto di difesa, manifestava una situazione di arbitrio della magistratura che si poneva in contrasto con il principio contemplato dall'articolo 25 della costituzione secondo cui ogni cittadino non può essere distolto dal proprio giudice naturale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l'art.591 cod. proc. pen. comma 2 prevede che "il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità" e l'art. 601 cod.proc. pen. dispone, parallelamente, che "fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante". 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, deve essere ribadito che "i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez.2, n. 14094 del 01/02/2019, PG/Giampà, Rv.275773); unico caso in cui il ricorso per cassazione sarebbe ammissibile è quello in cui non venga indicato il giudice competente, in quanto si verificherebbe una stati che non consentirebbe la prosecuzione del processo e quindi il provvedimento dovrebbe essere ritenuto abnorme; tale non è il caso in esame, in cui il provvedimento appellato ha indicato i giudici competenti per territorio.

Inoltre, deve essere ribadito che "è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata de plano , senza l'instaurazione del contradittorio nelle forme previste per il procedimento carnerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591 comma 2 cod. proc. pen., che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio" (Sez.6, n. 52002 del 201B, Rv. 274811).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazion