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Sentenza — n. 34799/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive measure due to inadmissible grounds of insufficient motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly assess social danger. The appellant argued that prior rehabilitation decrees and good conduct proofs should have led to a favorable outcome, while the defense highlighted the appellant's severe housing and health issues. The court ruled that the appeal raised only non-legal defects regarding motivation, which are not admissible grounds for cassation in preventive measure cases, and upheld the lower court's decision based on the appellant's continued criminal risk.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 125 c.p.p.: In preventive measure proceedings, appeals are admissible only for violations of law, excluding defects of motivation unless the absence or apparent nature of reasoning is alleged.

Parole chiave

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preventive measures social danger assessment cassation admissibility defects of motivation rehabilitation decrees criminal history procedural law Italy riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione in temai di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett.
Art. 125 c.p.p.
(salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 103 cod. proc. pen
La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che il FAZZARI era nella condizione di essere dichiarato delinquente abituale ai sensi dell'art. 103 cod.
art. 125 cod. proc. pen
(salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè
260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv.
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo
279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.
Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022
2701)80; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAZZARI SIMONE nato a Roma il 18/05/1978 avverso l'ordinanza del 07/03/2023 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Simone FAZZARI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7 marzo 2023 con la quale la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di riabilitazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 70 d.l.gs. 159/2011 e degli artt. 107, 178 e :I.79 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine alla permanenza della pericolosità sociale. La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che il FAZZARI era nella condizione di essere dichiarato delinquente abituale ai sensi dell'art. 103 cod. proc. pen., senza tenere conto del fatto che il ricorrente ha ottenuto la riabilitazione con decreto del Tribunale di Roma del 9 dicembre 2011 e la conseguente estinzione di ogni effetto penale delle sentenze riportate.

I giudici avrebbero, inoltre, ignorato i due provvedimenti del settembre e dicembre 2021 con i quali il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto la sussistenza di prove effettive costanti di buona condotta. 0,1R La difesa ha affermato, inoltre, che il FAZZARI non ha commesso alcun reato in data successiva al 14 dicembre 2011, nonostante da un decennio viva in una situazione di grave disagio abitativo e versi in pessime condizioni di salute. La Corte di appello avrebbe valorizzato negativamente reati già prescritti o prossimi alla prescrizione in quanto assai risalenti nel tempo e condotte delittuose in relazione alle quali sono stati emesse sentenza di assoluzione e decreti di archiviazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 3.1. Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione in temai di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01).

In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 3:3451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 2701)80; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata). 3.2.

L'unico motivo di ricorso è ictu ocull riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione. 3.3. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla pericolosità della ricorrente, affrontando e confutando le censure difensive proposte nell'istanza di riabilitazione.

I giudici di merito, con motivazione logicamente ineccepibile, hanno ritenuto attuale la pericolosità del FAZZARI sulla base di plurimi elementi predittivi di pericolosità che inducono a ritenere probabile il ripetersi di condotte inquadrate nella categoria criminologica di riferimento prevista dalla legge: abitualità della condotta criminosa desumibile dai numerosi precedenti penali, pendenza di plurimi processi relativi a condotte delittuose di particolare allarme sociale, mancata dimostrazione della cd. condotta positiva, elementi che la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, non affievoliti dall'emissione di provvedimenti di riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza (vedi pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato).

Il provvedimento impugnato non appare, pertanto, affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". In questa cornice, non può non rilevarsi che, nella vicenda in esame, non risultano acquisiti elementi sintomatici positivi che consentono di affermare il recupero del FAZZARI a un corretto modello di vita, dovendosi rilevare che, dopo l'emissione della misura di prevenzione personale di cui si discute, venivano riscontrate ulteriori e significative violazioni delle regole della convivenza sociale, dalle quali si evinceva che la ricorrente versava in una condizione soggettiva incompatibile con la riabilitazione richiesta.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.