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Sentenza — n. 34798/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive measure due to lack of violation of law and adequate appellate reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34798/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's decision regarding preventive measures was legally sound. The defense argued that the lower court ignored evidence of no financial outlay for the bakery and home, yet the appellate court addressed these points by citing family income disparity and the implausibility of acquiring assets without payment. The supreme court upheld the dismissal because the appeal failed to demonstrate a violation of law, noting that the appellate judgment contained adequate and logically coherent reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011; Art. 606 lett. e) c.p.p.: In preventive proceedings, cassation appeals are admissible only for violation of law, excluding manifest illogicality as a ground, and require proof of missing or apparent motivation rather than mere disagreement with factual assessments.

Parole chiave

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preventive measures confiscation of assets violation of law appellate reasoning inadmissible appeal family income disparity procedural economy esercizio di un’attvità economica

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011
1.1 Si deve premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs.
Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
Art. 3 ter secondo comma legge 31 maggio 1965, n. 575
1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. 2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico
279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.
Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano
266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA\ sul ricorso proposto da: PECORARO NICOLO' nato a PALERMO il 04/01/1992 avverso il decreto del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. Con decreto del 15 aprile-13 maggio 2021, il Tribunale di Palermo applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comuna di residenza a Pecoraro Nicolò per la durata di anni tre, disponendo la confisca dell'intero compendio aziendale dell'impresa individuale di panificazione intestata al medesimo Pecoraro e della abitazione di proprietà dello stesso; la Corte di appello di Palermo, con decreto dell'8 febbraio- 1'marzo 2023 confermava il decreto. 1.1 Avverso tale ultimo decreto ricorrono per Cassazione i difensori di Pecoraro Nicolò, lamentando che la Corte di appello aveva ignorato le censure della difesa, avendo ritenuto irrilevante che fosse stata provata clocumentalmente la circostanza che sia la prosecuzione nella gestione del panificio familiare da parte del proposto (appartenente alla zia sin dagli anni '60) che l'acquisto della modesta abitazione dalla zia materna fosse avvenuta senza esborsi economici ed avendo posto a base della confisca la pretesa sperequazione reddituale e la pericolosità sociale del proposto.

I difensori osservano anche che lo sviluppo argomentativo della Corte di appello avrebbe avuto una sua logicità nella misura in cui quella del Pecoraro fosse stata una attività ex novo avviata, con esborso di denaro al precedente proprietario, mentre in realtà Pecoraro non aveva sostenuto spese; non era stata considerata la testimonianza di Pecoraro Vincenzo, da cui risultava che il proposto non aveva corrisposto allo zio locatore alcuna somma a titolo di avviamento; analoghe considerazioni valevano per l'acquisto dell'immobile, risultando da un atto pubblico il mancato esborso economico da parte del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; A vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. Infatti, la Corte di appello, nelle pagine da 12 in avanti, ha evidenziato la costante sperequazione che caratterizzava il nucleo familiare del proposto (pag.16), l'acquisto per complessivi euro 109.313,40 dei macchinari per l'avvio dell'attività di panificazione e l'irrilevanza degli inadempimenti nel pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto dei macchinari o della somma relativa al prezzo dell'abitazione, inadempimenti che semmai sarebbero indicativi proprio della incapienza reddituale del nucleo familiare, incompatibile con le acquisizioni oggetto di confisca, ritenendo anche implausibile la prospettazione difensiva relativa all'acquisto dell'abitazione in assenza del pagamento del prezzo (pag.19); la Corte di appello ha pertanto risposto a tutti i motivi proposti in sede di impugnazione, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso in quanto meramente reiterativi.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3,.000,00 in favore della Cassa delle ammende.