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Ordinanza — n. 34793/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for non-exhausted statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34793/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the trial court failed to verify statutory grounds for acquittal. The defendant argued a violation of Article 530 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that post-2017 rules strictly limit appeals against plea bargain sentencing to specific defects like legal qualification errors or lack of consent. Consequently, the appeal was rejected because it did not address any of the permissible grounds for review under the new procedural framework.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing are inadmissible if they merely allege the absence of statutory grounds for acquittal without addressing specific defects such as legal qualification errors or lack of defendant consent.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility Article 448 c.p.p. statutory grounds for acquittal legal qualification error ricorso per cassazione azione di contestazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 530 c.p.p.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione dell'art. 530 c.p.p. per non avere il giudice pronunciato sentenza di assoluzione.
Art. 129 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
art. 530 c.p
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione dell'art. 530 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Confetti Achille Enrico nato a Corato il 23/11/1985 avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torino in data 9/2/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 9/2/2023 il GUP del Tribunale di Torino, emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di Confetti Achille Enrico, imputato dei delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate ed applicava la pena di anni due, mesi quattro di reclusione e mille euro di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione dell'art. 530 c.p.p. per non avere il giudice pronunciato sentenza di assoluzione. Il ricorso è inammissibile. E pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di patteggiarnento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengono ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente si limita a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento quindi il motivo è inammissibile perché non consentito dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deci