Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by defendant after 2017 procedural code reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition after the 2017 procedural code reform took effect. Although the appeal challenged a conviction for aggravated robbery, the new rules require such filings to be made by registered defense attorneys. The court ruled that the reform altered the exercise of the right to appeal rather than the right itself, rendering personal filing by the accused void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The reform of the criminal procedure code regarding the signature of appeals renders them inadmissible if filed personally by the accused after its entry into force, regardless of when the contested decision was issued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da : Prete Antonio nato a Bari il 22/3/1975 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 29/9/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 29/9/2022, la Corte d'appello di Bari, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Bari che aveva condannato Prete Antonio per il delitto di rapina aggravata. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo la nullità e manifesta illogicità della sentenza. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto 7 ottobre 2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a